La proposta irrevocabilePropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → è l’istituto disciplinato dall’art. 1329 c.c. per cui il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta per un certo tempo. La rinuncia alla facoltà di revocare la proposta è un atto unilaterale che produce effetti dal momento in cui perviene al destinatario.

A differenza della proposta ordinaria (art. 1326 c.c.), che può essere revocata finché il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → non è concluso, la proposta irrevocabile vincola il proponente per tutto il periodo stabilito: la revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → eventualmente comunicata è priva di effetto (art. 1329, co. 1, c.c.).

La morteMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo → o la sopravvenuta incapacità del proponente non tolgono efficacia alla proposta irrevocabile (art. 1329, co. 2, c.c.), a differenza di quanto accade per la proposta semplice. Si distingue dall’opzioneOpzioneContratto con cui una parte si obbliga a mantenere ferma la propria proposta per un determinato tempo, attribuendo all'altra il diritto di accettarla o meno.Leggi il lemma completo → (art. 1331 c.c.), che è un contratto bilaterale.

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