Definizione

La cessione del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →, disciplinata dagli artt. 1406-1410 c.c., è il negozio giuridicoNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → mediante il quale ciascuna parte (cedente) può sostituire a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, purché l’altra parte (contraente ceduto) vi consenta. Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di una vicenda traslativa che riguarda l’intera posizione contrattuale del cedente, comprensiva sia dei crediti che dei debiti, dei diritti accessori e delle situazioni potestative.

L’istituto si differenzia dalla cessione del creditoCessione del creditoContratto con cui il creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto verso il debitore, senza necessità del consenso di quest'ultimo (art. 1260 c.c.). Il credito passa al cessionario con privilegi, garanzie e accessori. Può essere pro soluto o pro solvendo.Leggi il lemma completo → (che trasferisce il solo lato attivo) e dall’accolloAccolloContratto con cui un terzo (accollante) assume il debito altrui verso il creditore (art. 1273 c.c.). Può essere interno o esterno, cumulativo o liberatorio. L'adesione del creditore rende irrevocabile la stipulazione ma non libera il debitore originario, salvo espressa dichiarazione.Leggi il lemma completo → o dall’espromissioneEspromissioneContratto con cui un terzo (espromittente), senza delegazione del debitore, assume verso il creditore l'obbligazione del debitore originario (art. 1272 c.c.). Il terzo è obbligato in solido col debitore, salvo espressa liberazione da parte del creditore.Leggi il lemma completo → (che riguardano il solo lato passivo), perché realizza una successione a titolo particolareSuccessio in singulas resLocuzione latina che indica la successione a titolo particolare, ossia il subentro in uno o più rapporti giuridici determinati anziché nell'intero patrimonio.Leggi il lemma completo → nella posizione contrattuale nella sua interezza.

Requisiti e struttura del negozio

La cessione del contratto richiede tre requisiti essenziali: la natura del contratto ceduto (deve essere a prestazioni corrispettive, ad esempio compravenditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo →, locazione, appaltoAppaltoContratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Disciplinato dagli artt. 1655-1677 del codice civile.Leggi il lemma completo →), la non integrale esecuzione delle prestazioni (almeno una parte deve essere ancora dovuta) e il consenso del contraente ceduto. Il consenso può essere prestato preventivamente, contestualmente o successivamente.

Se il consenso è preventivo, ai sensi dell’art. 1407 c.c., la cessione produce effetti nei confronti del ceduto dal momento in cui gli viene notificata o questi l’ha accettata. La formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → del negozio è libera, salvo che la legge richieda forme particolari per il contratto ceduto (ad es. forma scritta per la cessione di contratto di locazioneLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo → immobiliare ultranovennale).

Effetti e posizione del contraente ceduto

La cessione trasferisce al cessionario tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, inclusi i diritti potestativi (recessoRecessoDiritto potestativo di una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile nei casi previsti dalla legge o dal contratto (artt. 1373-1374 c.c.).Leggi il lemma completo →, risoluzione, rescissioneRescissioneRimedio previsto a tutela della parte che ha concluso un contratto a condizioni inique per stato di pericolo (art. 1447 c.c.) o per stato di bisogno di cui la controparte ha approfittato, con lesione ultra dimidium (art. 1448 c.c.).Leggi il lemma completo →) e i diritti accessori. Il cedente è liberato dalle proprie obbligazioni dal momento della cessione, salvo che il ceduto dichiari espressamente di non liberarlo (art. 1408, comma 2, c.c.). In tal caso, il ceduto può agire contro il cedente quando il cessionario non adempia, purché ne abbia dato avviso al cedente entro 15 giorni dalla scadenza.

Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti con il cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento del consenso (art. 1409 c.c.).

Garanzie del cedente

Ai sensi dell’art. 1410 c.c., il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto ceduto, salvo patto contrario. Non risponde, invece, dell’inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → del contraente ceduto, salvo che ne abbia espressamente assunto la garanzia. In tale caso, il cedente risponde come fideiussoreFideiussioneLa fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di una garanzia personale accessoria disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.Leggi il lemma completo → del ceduto e può quindi essere escusso dal cessionario in caso di inadempimento.

La garanzia di validità riguarda l’esistenza e l’efficacia del contratto al momento della cessione: se il contratto è invalido o si rivela inefficace per cause anteriori alla cessione, il cessionario può agire contro il cedente per il risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → o per la restituzione di quanto pagato.

Cessione del contratto e ipotesi affini

La cessione del contratto si distingue da figure affini quali la subcontrazione (in cui il subcontraente assume una posizione derivata e parallela, senza sostituire il contraente originario), la delegazioneDelegazioneOperazione con cui un soggetto (delegante) assegna a un altro (delegato) il compito di effettuare una prestazione a favore di un terzo (delegatario) (artt. 1268-1271 c.c.). Può essere cumulativa o liberatoria, di debito o di pagamento.Leggi il lemma completo → (che riguarda singoli rapporti obbligatori) e la novazione soggettivaNovazioneModo di estinzione dell'obbligazione mediante sostituzione con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (art. 1230 c.c.). Richiede obbligazione preesistente, aliquid novi e animus novandi. Estingue privilegi, pegno, ipoteche e garanzie fideiussorie.Leggi il lemma completo → (che estingue il rapporto originario sostituendolo con uno nuovo).

Particolari forme di cessione sono previste da leggi speciali: la cessione del contratto di locazione (art. 1594 e art. 1624 c.c., legge n. 392/1978), la cessione del contratto di lavoro (art. 2112 c.c., trasferimento d’aziendaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo →), la cessione dei contratti pubblici (art. 120 D.Lgs. 36/2023). In tali ipotesi la disciplina può derogare al regime generale, prescindendo talora dal consenso del ceduto.

Giurisprudenza modenese

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