Avallo

Apr 13, 2026

Definizione

L’avallo è la dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → di una cambialeTitolo di creditoDocumento che incorpora un diritto di credito con caratteri di letteralità, autonomia e legittimazione cartolare (artt. 1992-2027 c.c.): al portatore, all'ordine, nominativi.Leggi il lemma completo → o di un assegnoAssegnoTermine polisemico: titolo di credito a contenuto pecuniario incorporante un ordine di pagamento a vista (assegno bancario, circolare, postale); prestazione patrimoniale periodica dovuta in materia familiare o previdenziale.Leggi il lemma completo → per tutta la somma o per parte di essa, assumendo un’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → di garanzia autonomaGaranzia autonomaGaranzia personale svincolata dal rapporto sottostante, con cui il garante si obbliga a pagare a prima richiesta senza opporre eccezioni relative al rapporto garantito.Leggi il lemma completo → e cartolare a favore di uno degli obbligati cambiari (avallato). L’istituto è disciplinato dagli artt. 35-37 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (legge cambiaria) per cambiale e vaglia cambiarioCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → e dagli artt. 28-30 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni) per l’assegno.

L’avallo si distingue dalla fideiussione perché ha natura cambiaria e cartolare: l’obbligazione dell’avallante esiste indipendentemente dalla validità sostanziale dell’obbligazione garantita (autonomia ex art. 37 l. camb.), salvo il caso in cui l’obbligazione del garantito sia nulla per vizio di formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo →. La garanzia è inoltre solidale: l’avallante risponde nella stessa misura dell’avallato e i possessori della cambiale possono agire direttamente contro di lui.

Forma e contenuto dell’avallo

L’avallo deve risultare dalla cambiale stessa o da un foglio di allungamento e si esprime con le parole «per avallo» o con qualunque altra formula equivalente, sottoscritta dall’avallante (art. 36, c. 1, l. camb.). La sola sottoscrizioneSottoscrizioneFirma autografa (o equivalente firma elettronica) apposta in calce a un documento per manifestare la volontà del sottoscrittore e rendergli imputabile il contenuto (artt. 2702 c.c.).Leggi il lemma completo → apposta sulla faccia anteriore del titolo, qualora non si tratti della firma del trattario o del traente, vale come avallo (art. 36, c. 2, l. camb.).

L’avallo deve indicare per chi è dato; in mancanza di tale indicazione, si considera dato per il traente (art. 36, c. 4, l. camb.). L’avallo può essere prestato anche per somma minore di quella cambiaria; in difetto di limitazione, si considera dato per l’intera somma.

Effetti e disciplina dell’autonomia

L’art. 37 l. camb. enuncia il principio cardine: «L’avallante è obbligato nella stessa maniera di colui per il quale l’avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi causa che non sia un vizio di forma». L’avallante che pagaRetribuzioneCorrispettivo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato a fronte della prestazione lavorativa (art. 36 Cost.; artt. 2094 e 2099 c.c.).Leggi il lemma completo → la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo (regresso cambiario).

La giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → di legittimità ha precisato che l’avallo costituisce una garanzia tipica del diritto cambiario e non è assimilabile, sul piano sostanziale, alla fideiussione: ne consegue, ad esempio, che non si applicano le norme sulla liberazione del fideiussore per fatto del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → (art. 1955 c.c.) e che non opera il beneficio della preventiva escussioneEscussioneAtto di aggressione del patrimonio del debitore da parte del creditore; in via sussidiaria, diritto del garante di pretendere la preventiva escussione del debitore principale (beneficium excussionis). Anche assunzione della deposizione del teste nel processo civile (artt. 244-257-bis c.p.c.).Leggi il lemma completo →.

Avallo e altre garanzie cambiarie

Distinte figure sono il «co-avallo», quando più soggetti garantiscono congiuntamente lo stesso obbligato; e l’«avallo di favore», dato senza il sostegno di un rapporto sottostante effettivo, che resta valido nei confronti del terzo possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → di buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo →. La giurisprudenza ha inoltre ammesso la possibilità di una fideiussione cambiaria non avallo, ossia di una garanzia personaleFideiussioneLa fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di una garanzia personale accessoria disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.Leggi il lemma completo → extracartolare prestata con riferimento a un rapporto cambiario, soggetta al regime ordinario degli artt. 1936 ss. c.c. La distinzione assume rilievo per l’opponibilità delle eccezioni e per la disciplina dei rapporti interni tra garante e debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Giurisprudenza modenese

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