Definizione
L’appalto è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.). Si distingue dal contratto d’opera per la presenza di un’organizzazione di tipo imprenditoriale in capo all’appaltatore.
Disciplina normativa
L’appalto è disciplinato dagli art. 1655, art. 1656, art. 1657, art. 1658, art. 1659, art. 1660, art. 1661, art. 1662, art. 1663, art. 1664, art. 1665, art. 1666, art. 1667, art. 1668, art. 1669, art. 1670, art. 1671, art. 1672, art. 1673, art. 1674, art. 1675, art. 1676 e art. 1677 c.c.
Caratteri essenziali
Organizzazione imprenditoriale e rischio. L’elemento qualificante dell’appalto è l’assunzione, da parte dell’appaltatore, dell’organizzazione dei mezzi necessari e della gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.). L’appaltatore è un imprenditoreImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → che impiega capitali, materiali e manodopera per conseguire il risultato promesso.
Materia. Se la materia è fornita in tutto o in parte dal committente, l’appaltatore deve conformarsi alle prescrizioni ricevute e, se i materiali forniti sono inidonei, deve darne avviso al committente (art. 1658 c.c.).
Variazioni. L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera senza l’autorizzazione del committente (art. 1659 c.c.). Il committente può ordinare variazioni al progetto purché il loro importo non superi il sesto del prezzo complessivo convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → (art. 1661 c.c.).
Verifica e accettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo →. Il committente ha diritto di verificare, a proprie spese, lo svolgimento dei lavori e lo stato dei materiali (art. 1662 c.c.). L’opera si considera accettata se il committente, avutane consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo →, non la verifica tempestivamente o non ne denuncia le difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta (art. 1665 c.c.).
Corrispettivo. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe professionali o agli usi, e in mancanza è determinata dal giudice (art. 1657 c.c.).
Garanzia per difformità e vizi
L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera (art. 1667 c.c.). Il committente deve, a penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → di decadenzaDecadenzaPerdita di un diritto o di una facoltà per il mancato compimento di un determinato atto entro un termine perentorio fissato dalla legge o dalla volontà delle parti, non soggetto a sospensione né a interruzione (artt. 2964-2969 c.c.).Leggi il lemma completo →, denunciare le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta; l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito; se le difformità o i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, può chiedere la risoluzione del contrattoRisoluzione del contrattoRimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive per causa sopravvenuta: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Disciplinata dagli artt. 1453-1469 del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 1668 c.c.).
Responsabilità per rovina e difetti di immobili
Quando si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se l’opera, nel corso di dieci anni dal compimento, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.). La norma configura una responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → di natura extracontrattuale, invocabile anche dal terzo acquirente dell’immobile.
Recesso del committente
Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagnoLucro cessanteMancato guadagno che il danneggiato avrebbe conseguito in assenza dell'illecito o dell'inadempimento (art. 1223 c.c.): onere di prova e liquidazione equitativa.Leggi il lemma completo → (art. 1671 c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Appalto – Garanzia per vizi dell’opera – Termine di decadenza – Tempestiva denuncia mediante corrispondenza elettronica
- Appalto e garanzia per vizi: l’accettazione dell’opera senza riserve trasferisce sul committente rischi e oneri
- Il riconoscimento delle difformità dell’opera ne rende superflua la denuncia
- Appalto: se l’opera non è completata, si applicano i termini decadenziali e prescrizionali previsti dall’art. 1667 c.c.?
- Appalto: il recesso del committente per mera sfiducia
- Appalto: recesso ad nutum del committente e indennizzo dell’appaltatore per mancato guadagno
- Appalto – Utilizzo di maestranze prive di qualifica – Responsabilità dell’appaltatore
- Appalto di opere edilizie – Ritardo nella consegna dei lavori – Applicazione della penale contrattuale
- [Appello Bologna] Appalto tra privati – Riparto dell’onere della prova sui vizi dopo l’accettazione dell’opera
Powered by Gestiolex