Definizione
L’accollo è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → con il quale un terzo (accollante) conviene con il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → originario (accollato) di assumere il debito di quest’ultimo verso il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → (accollatario). Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di una figura di modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio, disciplinata dall’art. 1273 c.c., che consente il trasferimento dell’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → dal debitore originario a un nuovo soggetto.
Disciplina normativa
La disciplina dell’accollo è contenuta negli artt. 1273-1276 c.c. L’accollo può essere interno (o semplice), quando resta un accordo tra accollante e accollato senza che il creditore vi aderisca, oppure esterno, quando il creditore dichiara di voler profittare della stipulazione in suo favore (art. 1273, comma 1, c.c.). Solo l’accollo esterno, configurabile come contratto a favore del terzo, attribuisce al creditore un diritto diretto verso l’accollante.
L’adesione del creditore rende irrevocabile la stipulazione in suo favore, ma non libera il debitore originario, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (art. 1273, comma 2, c.c.). In quest’ultimo caso si parla di accollo liberatorio, distinto dall’accollo cumulativo in cui il creditore conserva l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → sia verso il debitore originario sia verso l’accollante.
Accollo interno ed esterno
Nell’accollo interno l’accollante si obbliga esclusivamente verso l’accollato, che resta l’unico debitore del creditore. Il creditore non acquista alcun diritto verso l’accollante, il quale risponde solo in via di regresso nei confronti dell’accollato. Nell’accollo esterno, per contro, l’adesione del creditore fa sorgere un rapporto diretto tra quest’ultimo e l’accollante, con conseguente ampliamento della garanzia patrimoniale a favore del creditoreFavorLocuzione latina ("favore") che indica il criterio di preferenza o di tutela accordato dall'ordinamento a una determinata posizione giuridica (debitore, creditore, imputato), specie quale regola residuale di interpretazione nei casi di dubbio.Leggi il lemma completo →.
Accollo cumulativo e liberatorio
L’accollo cumulativo (o privativo) è la regola: l’accollante si aggiunge al debitore originario, che non è liberato (art. 1273, comma 2, c.c.). Il creditore può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro. L’accollo liberatorio, per il quale è necessaria un’espressa dichiarazione del creditore, produce l’effetto di liberare il debitore originario, trasferendo interamente il vincolo obbligatorio in capo all’accollante.
Eccezioni opponibili
L’accollante può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione del debito è avvenuta (art. 1273, comma 4, c.c.). Non può invece opporre le eccezioni relative ai rapporti tra accollante e accollato, né quelle personali del debitore originario, salvo diversa pattuizioneClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo →. L’invalidità o la risoluzione del rapporto di provvista tra accollante e accollato non pregiudica il diritto del creditore che abbia aderito in buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → all’accollo.
Giurisprudenza modenese
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