Definizione
L’accollo è il contratto con il quale un terzo (accollante) conviene con il debitore originario (accollato) di assumere il debito di quest’ultimo verso il creditore (accollatario). Si tratta di una figura di modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio, disciplinata dall’art. 1273 c.c., che consente il trasferimento dell’obbligazione dal debitore originario a un nuovo soggetto.
Disciplina normativa
La disciplina dell’accollo è contenuta negli artt. 1273-1276 c.c. L’accollo può essere interno (o semplice), quando resta un accordo tra accollante e accollato senza che il creditore vi aderisca, oppure esterno, quando il creditore dichiara di voler profittare della stipulazione in suo favore (art. 1273, comma 1, c.c.). Solo l’accollo esterno, configurabile come contratto a favore del terzo, attribuisce al creditore un diritto diretto verso l’accollante.
L’adesione del creditore rende irrevocabile la stipulazione in suo favore, ma non libera il debitore originario, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (art. 1273, comma 2, c.c.). In quest’ultimo caso si parla di accollo liberatorio, distinto dall’accollo cumulativo in cui il creditore conserva l’azione sia verso il debitore originario sia verso l’accollante.
Accollo interno ed esterno
Nell’accollo interno l’accollante si obbliga esclusivamente verso l’accollato, che resta l’unico debitore del creditore. Il creditore non acquista alcun diritto verso l’accollante, il quale risponde solo in via di regresso nei confronti dell’accollato. Nell’accollo esterno, per contro, l’adesione del creditore fa sorgere un rapporto diretto tra quest’ultimo e l’accollante, con conseguente ampliamento della garanzia patrimoniale a favore del creditore.
Accollo cumulativo e liberatorio
L’accollo cumulativo (o privativo) è la regola: l’accollante si aggiunge al debitore originario, che non è liberato (art. 1273, comma 2, c.c.). Il creditore può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro. L’accollo liberatorio, per il quale è necessaria un’espressa dichiarazione del creditore, produce l’effetto di liberare il debitore originario, trasferendo interamente il vincolo obbligatorio in capo all’accollante.
Eccezioni opponibili
L’accollante può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione del debito è avvenuta (art. 1273, comma 4, c.c.). Non può invece opporre le eccezioni relative ai rapporti tra accollante e accollato, né quelle personali del debitore originario, salvo diversa pattuizione. L’invalidità o la risoluzione del rapporto di provvista tra accollante e accollato non pregiudica il diritto del creditore che abbia aderito in buona fede all’accollo.
Giurisprudenza modenese
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