Nemo datConsenso informatoManifestazione di volontà con cui il paziente autorizza un trattamento sanitario dopo adeguata informazione. Espressione del diritto all'autodeterminazione terapeutica (artt. 2 e 32 Cost.; L. 219/2017).Leggi il lemma completo → quod non habet (“nessuno può dareFacereObbligo di compiere un'attività positiva a favore del creditore. Si distingue dal dare e dal non facere nella tripartizione delle obbligazioni.Leggi il lemma completo → ciò che non ha”) è il principio fondamentale secondo cui nessuno può trasferire ad altri un diritto più ampio di quello di cui è titolare, né trasferire un diritto di cui non è titolare. L’acquisto a non dominoA non dominoLocuzione latina ("da chi non è proprietario") che designa l'acquisto della proprietà da parte di chi riceve il bene in buona fede da un soggetto non legittimato a trasferirlo (art. 1153 c.c.).Leggi il lemma completo → è pertanto inefficace.
Il principio è espresso anche nel brocardo nemo plus iuris transferre potest quam ipse habetNemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habetNessuno può trasferire ad altri un diritto maggiore di quello che possiede. Principio generale dei trasferimenti, con eccezioni a tutela dell'affidamento.Leggi il lemma completo → e trova fondamento nel principio causale dei trasferimenti: il titolo derivativo presuppone l’esistenza del diritto in capo al dante causa. Se il venditoreCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → non è proprietario, la venditaEmptio venditioLa compravendita: contratto con cui si trasferisce la proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).Leggi il lemma completo → non trasferisce la proprietà all’acquirente.
L’ordinamento prevede tuttavia importanti eccezioni per esigenze di certezza della circolazione e tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’affidamentoAffidamentoTermine polisemico che indica nel diritto di famiglia l'attribuzione della responsabilità genitoriale (artt. 337-bis ss. c.c.); nel diritto civile la fiducia incolpevole tutelata dall'ordinamento; nel diritto penale una misura alternativa alla detenzione.Leggi il lemma completo →: la regola possesso vale titoloPossesso vale titoloRegola per cui il possesso in buona fede di beni mobili equivale a titolo di proprietà (art. 1153 c.c.), rendendo immediatamente efficace l'acquisto a non domino.Leggi il lemma completo → per i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → mobili (art. 1153 c.c.); la tutela dei terzi acquirenti dall’erede apparenteErede apparenteSoggetto che, pur non essendo erede, possiede i beni ereditari comportandosi come tale. I terzi che acquistano in buona fede dall'erede apparente sono tutelati (art. 534 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 534 c.c.); il sistema della trascrizione immobiliareTrascrizioneSistema di pubblicità legale degli atti relativi a diritti reali immobiliari, che ne garantisce l'opponibilità ai terzi secondo il principio di priorità (artt. 2643 ss. c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2644 c.c.); l’acquisto da parte del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → pignoratizio in buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo →. L’usucapioneUsucapioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali per possesso continuato: requisiti, termini ordinari e abbreviati, interruzione, sospensione e accertamento.Leggi il lemma completo → stessa opera come modo di acquisto a titolo originarioOccupazione (modo di acquisto della proprietà)Modo di acquisto a titolo originario della proprietà delle cose mobili non appartenenti ad alcuno (res nullius) o abbandonate (res derelictae), mediante la presa di possesso con animus domini (art. 923 c.c.).Leggi il lemma completo → che prescinde dalla titolarità del precedente possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo →.
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