Protestatio contra factum non valet (“la protesta contro il fatto non vale”) è il brocardo che sancisce l’irrilevanza della riserva verbale quando il comportamento concreto la smentisce. Chi tiene un comportamento univocamente significativo non può paralizzarne gli effetti con una dichiarazione contraria.
Il principio tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → l’affidamentoAffidamentoTermine polisemico che indica nel diritto di famiglia l'attribuzione della responsabilità genitoriale (artt. 337-bis ss. c.c.); nel diritto civile la fiducia incolpevole tutelata dall'ordinamento; nel diritto penale una misura alternativa alla detenzione.Leggi il lemma completo → dei terzi e la coerenza dei comportamenti giuridici: se un soggetto compie atti che oggettivamente manifestano una determinata volontà (ad esempio, atti di accettazione tacitaAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → dell’ereditàEreditàComplesso dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius (Libro II, artt. 456 ss. c.c.). Apertura, delazione, accettazione pura o beneficiata, eredità giacente, petizione ereditaria e divisione dell'asse.Leggi il lemma completo →), la riserva verbale contraria (“non intendo accettare”) è priva di effetti. Il fatto concludente prevale sulla protesta.
Il brocardo è strettamente connesso al divieto di venire contra factum propriumVenire contra factum propriumDivieto di contraddire il proprio precedente comportamento, espressione del principio di buona fede oggettiva (art. 1175 c.c.) e del divieto di abuso del diritto.Leggi il lemma completo → e al principio di buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo →. Trova applicazione nella accettazione tacita dell’eredità (art. 476 c.c.), nella rinuncia tacita alla prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2937 c.c.), nella convalidaRatificaDefinizione La ratifica è il negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto approva e fa propri gli effetti di un atto compiuto da altri in suo nome senza averne avuto il potere, ovvero con il quale si sana un atto anteriore invalid...Leggi il lemma completo → tacita del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → annullabile (art. 1444, comma 2, c.c.) e nella ratificaRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → tacita dell’operato del rappresentante senza poteri. La giurisprudenza lo invoca frequentemente per attribuire valore ai comportamenti concludenti nonostante le riserve formali della parte.
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