Contratto

Apr 13, 2026

Definizione

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Costituisce la principale fonte di obbligazione di natura negoziale e rappresenta lo strumento attraverso il quale i privati regolano autonomamente i propri interessi economici nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento.

Disciplina normativa

La disciplina generale del contratto è contenuta negli artt. 1321-1469 c.c. (Titolo II del Libro IV). I requisiti essenziali del contratto sono: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità (art. 1325 c.c.). Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (art. 1372 c.c.).

Formazione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.). L’accettazione deve essere conforme alla proposta; un’accettazione non conforme equivale a nuova proposta (art. 1326, comma 5, c.c.). La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, salvo che il proponente si sia obbligato a mantenerla ferma per un certo tempo (proposta irrevocabile, art. 1329 c.c.). La conclusione può avvenire anche mediante inizio di esecuzione (art. 1327 c.c.) o per adesione a condizioni generali predisposte da una delle parti (artt. 1341-1342 c.c.).

Causa e oggetto

La causa è la funzione economico-sociale del contratto, che deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.). Il contratto è nullo quando la causa è illecita o quando è in frode alla legge (art. 1344 c.c.). L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).

Invalidità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, quando manca uno dei requisiti essenziali, quando la causa è illecita o l’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1418 c.c.). Il contratto è annullabile quando è stato concluso da un incapace o quando il consenso è stato dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo (artt. 1425-1440 c.c.). La nullità è rilevabile d’ufficio e imprescrittibile; l’annullabilità deve essere fatta valere dalla parte nel cui interesse è stabilita, entro il termine di prescrizione quinquennale.

Risoluzione del contratto

Nei contratti a prestazioni corrispettive, il contratto può essere risolto per inadempimento (art. 1453 c.c.), per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.) o per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). La risoluzione per inadempimento non può essere domandata quando l’inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.).

Giurisprudenza modenese