Surrogazione

Apr 13, 2026

Definizione

La surrogazione è l’istituto in virtù del quale un terzo, che pagaRetribuzioneCorrispettivo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato a fronte della prestazione lavorativa (art. 36 Cost.; artt. 2094 e 2099 c.c.).Leggi il lemma completo → il debito altrui o fornisce al debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → i mezzi per adempiere, subentra nei diritti del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → soddisfatto, con tutti i relativi accessori, privilegi e garanzie (artt. 1201-1205 c.c.). La surrogazione consente al terzo che ha effettuato il pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → di recuperare quanto versato, avvalendosi della stessa posizione giuridica del creditore originario, anziché esercitare un’azione di regressoAzione di regressoAzione con cui il condebitore solidale che ha adempiuto l'intero debito chiede agli altri condebitori il rimborso delle rispettive quote (art. 1299 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Disciplina normativa

La disciplina della surrogazione è contenuta negli artt. 1201-1205 c.c. L’ordinamento distingue tre forme di surrogazione: per volontà del creditore (art. 1201 c.c.), per volontà del debitore (art. 1202 c.c.) e per legge (art. 1203 c.c.). In tutte le ipotesi, il terzo surrogato acquista i diritti del creditore originario nei limiti di quanto ha pagato.

Surrogazione per volontà del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti, dichiarandolo espressamente e contestualmente al pagamento (art. 1201 c.c.). La dichiarazione deve essere espressa e contemporanea alla ricezione del pagamento: una dichiarazione successiva è priva di effetto surrogatorio. La surrogazione per volontà del creditore non richiede il consenso del debitore.

Surrogazione per volontà del debitore

Il debitore che prende a mutuo una somma di denaro al fine di pagare il proprio debito può surrogare il mutuanteMutuoContratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Disciplinato dagli artt. 1813-1822 del codice civile.Leggi il lemma completo → nei diritti del creditore, anche senza il consenso di quest’ultimo (art. 1202 c.c.). Perché la surrogazione operi, è necessario che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata e che nella quietanzaQuietanzaDichiarazione con cui il creditore attesta l'avvenuta ricezione del pagamento (art. 1199 c.c.): natura di dichiarazione di scienza, contestazione e contenuti negoziali.Leggi il lemma completo → del creditore si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma.

Surrogazione legale

La surrogazione ha luogo di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo →, senza necessità di alcuna dichiarazione, nei casi previsti dall’art. 1203 c.c.: a favore di chi, essendo creditore ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione di privilegi, pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo → o ipoteche; a favore dell’acquirente di un immobile che paga i creditori ipotecariIpotecaDiritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Può essere legale, giudiziale o volontaria. Disciplinata dagli artt. 2808-2899 del codice civile.Leggi il lemma completo →; a favore di chi, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo; negli altri casi stabiliti dalla legge, come nel caso dell’assicuratoreAssicurazioneContratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro o a pagare un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.).Leggi il lemma completo → che, pagato l’indennizzoIndennizzoSomma dovuta a compensazione di un pregiudizio derivante da atto lecito o previsione normativa, distinta dal risarcimento da illecito.Leggi il lemma completo →, surroga nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile (art. 1916 c.c.).

Effetti della surrogazione

Il surrogato subentra nella medesima posizione del creditore soddisfatto, con tutti i diritti, i privilegi, le garanzie personaliFideiussioneLa fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di una garanzia personale accessoria disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.Leggi il lemma completo → e reali e gli altri accessori del credito (art. 1204 c.c.). La surrogazione opera nei limiti di quanto il surrogato ha effettivamente pagato: se il pagamento è parziale, il surrogato e il creditore originario concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario (art. 1205 c.c.).

Giurisprudenza modenese

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