Dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur (lett. “il giorno iniziale non si computa nel termine, il giorno finale si computa”) è la regola fondamentale del computo dei termini nel diritto processuale civile.

Codificata nell’art. 155, comma 1, c.p.c. e nell’art. 2963 c.c. per i termini prescrizionali, la regola stabilisce che nel calcolo di un termine: il giorno dell’evento da cui il termine decorre (dies a quo) non si conta; il giorno finale (dies ad quem) è incluso nel computo. Se il dies ad quem cade in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, comma 5, c.p.c.). Per i termini a mesi o anni, il computo segue il calendario comune: il termine scade nel giorno corrispondente del mese o anno successivo (art. 155, comma 4, c.p.c.).