Locuzione latina che significa “per la lite” e qualifica un potere, un incarico o una nomina conferiti esclusivamente ai fini di un determinato giudizio.
Le principali applicazioni sono:
- la procura ad litem (art. 83 c.p.c.): il mandato con cui la parte conferisce al difensore il potere di rappresentarla e assisterla in un giudizio specifico (procura speciale) o in una pluralità di giudizi (procura generale alle liti);
- il curatore speciale ad litem (art. 78 c.p.c.): nominato dal giudice quando l’incapace è privo di rappresentante legale o vi è conflitto di interessi con quest’ultimo;
- il tutore ad litem e il curatore ad litem del minore nei procedimenti in materia di famiglia.
Il potere ad litem si esaurisce con la conclusione del giudizio per il quale è stato conferito. Si contrappone alla procura ad negotia, che abilita il procuratore a compiere atti negoziali.