Ad negotia

Apr 16, 2026

Locuzione latina che significa “per gli affari” e qualifica la procura conferita per il compimento di uno o più atti negoziali o di gestione patrimoniale nell’interesse del rappresentato.

La procura ad negotia si inserisce nel rapporto di rappresentanza volontaria disciplinato dagli artt. 1387-1400 c.c. e può essere:

  • generale: abilita il procuratore a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell’interesse del rappresentato;
  • speciale: circoscritta a uno o più atti determinati; per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è sempre necessaria la procura speciale (art. 1708 c.c.).

Si contrappone alla procura ad litem, che riguarda esclusivamente la rappresentanza in giudizio. La forma della procura ad negotia segue il principio di simmetria formale: essa deve rivestire la stessa forma prescritta per l’atto che il procuratore è autorizzato a compiere (art. 1392 c.c.).