Dies a quo (lett. “giorno dal quale”) indica il giorno iniziale da cui decorre un termine processuale o sostanziale.
Nel computo dei termini processuali, il dies a quo è il giorno dell’evento da cui il termine inizia a decorrere: la notificazione, la comunicazione, la pubblicazione della sentenza. Il principio dies a quo non computatur in termino stabilisce che il giorno iniziale non si computa nel termine (art. 155, comma 1, c.p.c.): se un termine di dieci giorni decorre dalla notifica avvenuta il 1° marzo, il primo giorno utile è il 2 marzo e il termine scade il 12 marzo (includendo il dies ad quem). La regola si applica ai termini processuali e, salvo diversa disposizione, ai termini sostanziali (art. 2963 c.c.).