AzioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di regresso è l’azione con cui il condebitore solidale che ha pagato l’intero debito si rivolge agli altri condebitori per ottenere il rimborso della parte di ciascuno (art. 1299 c.c.). L’azione è espressione del principio per cui, nei rapporti interni, l’obbligazione solidaleSolidarietàVincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, per cui ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità (solidarietà passiva) e ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione (solidarietà attiva). Disciplinata dagli artt. 1292-1313 c.c.Leggi il lemma completo → si ripartisce tra i condebitori secondo le rispettive quote.
Il regresso opera in numerose ipotesi: tra condebitori solidali (art. 1299 c.c.); del fideiussoreFideiussioneLa fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di una garanzia personale accessoria disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.Leggi il lemma completo → che ha pagato verso il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → principale (art. 1950 c.c.) e verso i cofideiussori (art. 1954 c.c.); del coobbligato cambiario che ha pagato verso gli altri obbligati; dell’assicuratoreAssicurazioneContratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro o a pagare un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.).Leggi il lemma completo → che ha risarcito il terzo verso l’assicurato responsabile (surrogazione, art. 1916 c.c.).
L’azione di regresso si distingue dalla surrogazione legaleSurrogazioneIstituto per cui un terzo che paga il debito altrui subentra nei diritti del creditore soddisfatto con privilegi, garanzie e accessori (artt. 1201-1205 c.c.). Può operare per volontà del creditore, del debitore o per legge.Leggi il lemma completo → (art. 1203 c.c.): nel regresso sorge un nuovo credito del solventeSolvensTermine latino che designa il soggetto che esegue la prestazione solutoria, di regola il debitore ma anche il terzo che adempie in sua vece. Si contrappone all'accipiens ed è centrale nella disciplina dell'adempimento e della ripetizione dell'indebito.Leggi il lemma completo → verso i coobbligati; nella surrogazione, il solvente subentra nel credito originario con tutti i suoi accessori e garanzie. La distinzione rileva ai fini della prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo →, delle eccezioni opponibili e delle garanzie azionabili.
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