Definizione
L’insolvenza è lo stato del debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Essa si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l’impotenza patrimoniale del debitore a far fronte in modo regolare e con mezzi normali alle proprie obbligazioni. L’insolvenza si distingue dalla mera inadempienza, che può essere occasionale o volontaria, in quanto denota una situazione obiettiva e tendenzialmente irreversibile di dissesto economico.
Disciplina normativa
Nel sistema previgente, l’art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) definiva lo stato di insolvenza dell’imprenditore commercialeImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → come presupposto per la dichiarazione di fallimento, precisando che esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha riformato organicamente la materia, sostituendo il termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → “fallimento” con “liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → giudiziale”. L’art. 2, comma 1, lett. b), del Codice definisce l’insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’insolvenza costituisce il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale (art. 121 CCII) e della liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 CCII).
Il Codice distingue l’insolvenza dalla crisi, definita all’art. 2, comma 1, lett. a), come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. La crisi è presupposto per l’accesso al concordato preventivo (art. 84 CCII) e agli altri strumenti di regolazione della crisi.
L’insolvenza rileva altresì nell’azione revocatoria ordinariaActio revocatoriaDenominazione latina dell'azione revocatoria ordinaria, sinonimo di actio pauliana, con cui il creditore fa dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli del debitore (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo → ex art. 2901 c.c., ove il pregiudizio alle ragioni del creditoreEventus damniLocuzione latina ("evento di danno") che designa il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dagli atti dispositivi del debitore, elemento costitutivo dell'azione revocatoria (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo → può derivare anche dallo stato di insolvenza del debitore. Nella disciplina delle obbligazioni solidali, l’art. 1299, comma 2, c.c. prevede che l’insolvenza di uno dei condebitori si ripartisce tra gli altri.
Aspetti processuali
L’accertamento dello stato di insolvenza compete al tribunale, su ricorso del debitore, di uno o più creditori o del pubblico ministero (art. 37 CCII). L’onere della provaActore non probante, reus absolviturBrocardo latino secondo cui, se l'attore non fornisce la prova dei fatti costitutivi della domanda, il convenuto deve essere assolto; espressione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → dello stato di insolvenza grava su chi ne chiede l’accertamento, ma opera una presunzionePresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo → relativa desumibile dagli inadempimenti e dagli altri fatti esteriori indicati dalla legge. La sentenza che accerta l’insolvenza e apre la liquidazione giudiziale è reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII. Lo stato di insolvenza deve sussistere al momento della pronuncia e non è escluso dalla circostanza che il patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → del debitore sia superiore ai debiti, ove manchino i mezzi liquidi per far fronte alle scadenze correnti.
Giurisprudenza modenese
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