Deepfake (crasi di deep learning e fake) indica un contenuto multimediale — video, audio o immagine — generato o manipolato mediante tecniche di intelligenza artificiale (in particolare reti neurali di tipo GAN – Generative Adversarial Networks), capace di rappresentare in modo realistico persone che compiono azioni o pronunciano dichiarazioni mai avvenute.
Sul piano giuridico, il deepfake solleva questioni rilevanti in molteplici ambiti: tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’identità personale e del diritto all’immagine (art. 10 c.c.; artt. 96-97 l. n. 633/1941); diffamazione (art. 595 c.p.) quando il contenuto falso sia lesivo della reputazioneReputazioneConsiderazione di cui un soggetto gode nell'ambiente sociale: bene tutelato come diritto della personalità (art. 2 Cost.), con protezione penale (art. 595 c.p.) e civile (artt. 2043, 2059 c.c.).Leggi il lemma completo →; sostituzione di persona (art. 494 c.p.); frode informatica (art. 640-ter c.p.); interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.).
Il Regolamento UE sull’intelligenza artificiale (AI Act, Reg. 2024/1689) impone obblighi di trasparenza: i contenuti generati o manipolati tramite sistemi di IA che costituiscano deepfake devono essere chiaramente etichettati come artificialmente generati o manipolati (art. 50).
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