La promessa al pubblicoPromessaDichiarazione unilaterale di impegno a una prestazione: figure tipiche (promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico, promessa del fatto del terzo) ex artt. 1987-1991 c.c.Leggi il lemma completo → è la dichiarazione unilaterale con la quale un soggetto si obbliga a effettuare una prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → (art. 1989 c.c.).
La promessa al pubblico è vincolante non appena è resa pubblica: il promittente è obbligato nei confronti di chiunque si trovi nella situazione prevista o compia l’azione indicata. Non è necessaria l’accettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → del beneficiarioAmministrazione di sostegnoMisura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, flessibile e proporzionata, introdotta dalla l. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.).Leggi il lemma completo → per il perfezionamento del vincolo.
La promessa al pubblico si distingue dall’offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), che è una proposta contrattualePropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → rivolta a una generalità di destinatari: l’offerta richiede l’accettazione per la conclusione del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →, mentre la promessa al pubblico è fonte autonoma di obbligazione.
La revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → della promessa è ammessa solo per giusta causaGiusta causaCausa qualificata che legittima il recesso senza preavviso da rapporti di durata. Art. 2119 c.c. nel rapporto di lavoro; art. 1751 c.c. nell'agenzia; art. 2285 c.c. nella società di persone; art. 1727 c.c. nel mandato.Leggi il lemma completo →, purché sia resa pubblica nella stessa formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → della promessa o in forma equivalente (art. 1990 c.c.). Se alla promessa è apposto un termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo →, la revoca è esclusa e la promessa perde efficacia alla scadenza del termine senza che si sia verificata la situazione prevista.
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