La ricognizione di debitoPromessaDichiarazione unilaterale di impegno a una prestazione: figure tipiche (promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico, promessa del fatto del terzo) ex artt. 1987-1991 c.c.Leggi il lemma completo → è la dichiarazione unilaterale con la quale un soggetto riconosce l’esistenza di un debito nei confronti di un altro soggetto, producendo un effetto di astrazione processuale della causa dell’obbligazione (art. 1988 c.c.).

L’art. 1988 c.c. disciplina unitamente la promessa di pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → e la ricognizione di debito, attribuendo loro il medesimo effetto: il destinatario è dispensato dall’onereOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → di provare il rapporto fondamentale (la causa debendi). Spetta al dichiarante provare che il rapporto fondamentale non è mai esistito, è nullo, è stato annullato o si è estinto.

L’astrazione è processuale e non sostanziale: la ricognizione non crea un’obbligazione autonoma e astratta dal rapporto sottostante, ma produce solo un’inversione dell’onere della provaEi incumbit probatio qui dicit, non qui negatL'onere della prova spetta a chi afferma un diritto, non a chi lo nega: regola di giudizio per la decisione in caso di incertezza (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo →. L’obbligazione riconosciuta resta causale e collegata al rapporto fondamentale.

La ricognizione di debito si distingue dalla novazioneNovazioneModo di estinzione dell'obbligazione mediante sostituzione con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (art. 1230 c.c.). Richiede obbligazione preesistente, aliquid novi e animus novandi. Estingue privilegi, pegno, ipoteche e garanzie fideiussorie.Leggi il lemma completo → (art. 1230 c.c.), che estingue l’obbligazione originaria sostituendola con una nuova, e dalla transazioneTransazioneContratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o la prevengono (art. 1965 c.c.). Può essere novativa o conservativa. Richiede capacità di disporre dei diritti controversi e prova per iscritto.Leggi il lemma completo → (art. 1965 c.c.), che presuppone reciproche concessioni.

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