Discrezionalità amministrativa è la facoltà riconosciuta alla pubblica amministrazione di scegliere, nell’esercizio del potere conferitole dalla legge, tra una pluralità di soluzioni tutte astrattamente legittime, quella più idonea a realizzare l’interesse pubblico nel caso concreto.
La discrezionalità si distingue dalla vincolatezza (in cui la legge predetermina integralmente il contenuto del provvedimento) e dall’arbitrio (che è esercizio del potere in assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di criteri o al di fuori dei limiti di legge).
L’esercizio della discrezionalità implica una ponderazione comparativa degli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → pubblici e privati coinvolti nel procedimento. Tale ponderazione deve risultare dalla motivazione del provvedimento (art. 3 della l. n. 241/1990) ed è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potereEccesso di potereVizio dell'atto amministrativo consistente nello sviamento della funzione pubblica dal fine previsto dalla legge. Figura sintomatica di illegittimità.Leggi il lemma completo →.
Si distingue altresì la discrezionalità tecnica, che attiene alla valutazione di fatti complessi alla luce di criteri tecnico-scientifici (es. valutazioni ambientali, sanitarie), il cui sindacato giurisdizionale è stato progressivamente ampliato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
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