Eccesso di potere è uno dei tre vizi di legittimità dell’atto amministrativo (insieme all’incompetenza e alla violazione di leggeError in iudicandoErrore del giudice nel merito della decisione: errata interpretazione o applicazione della norma sostanziale (art. 360, n. 3, c.p.c.).Leggi il lemma completo →), previsto dall’art. 21-octies della l. n. 241/1990 e dall’art. 29 c.p.a.
L’eccesso di potere si configura quando l’amministrazione esercita il proprio potere discrezionaleDiscrezionalità amministrativaFacoltà dell'amministrazione di scegliere tra più soluzioni legittime quella più idonea a soddisfare l'interesse pubblico nel caso concreto.Leggi il lemma completo → per un fine diverso da quello previsto dalla norma attributiva (c.d. sviamento di potere) o quando il provvedimento presenta vizi logici, contraddittorietà, difetto di istruttoriaIstruttoriaFase del processo dedicata alla raccolta delle prove (artt. 183 ss. c.p.c.). Caratterizzata da termini perentori e preclusioni, con poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro.Leggi il lemma completo → o di motivazione.
La giurisprudenza amministrativa ha elaborato numerose figure sintomatiche dell’eccesso di potere: contraddittorietà tra motivazione e dispositivoDispositivoParte della sentenza in cui il giudice esprime il comando giurisdizionale accogliendo o respingendo le domande (art. 132 c.p.c.). In caso di contrasto con la motivazione, prevale quest'ultima.Leggi il lemma completo →, disparità di trattamento, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione di circolari e prassi consolidate, ingiustizia manifesta.
L’eccesso di potere è vizio proprio degli atti discrezionali; negli atti vincolati, il vizio si risolve nella violazione di legge.
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