Novazione

Apr 17, 2026

La novazioneNovazioneModo di estinzione dell'obbligazione mediante sostituzione con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (art. 1230 c.c.). Richiede obbligazione preesistente, aliquid novi e animus novandi. Estingue privilegi, pegno, ipoteche e garanzie fideiussorie.Leggi il lemma completo → è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → mediante il quale le parti estinguono un’obbligazione preesistente e ne costituiscono una nuova, diversa dalla precedente per l’oggetto o per il titolo (art. 1230 c.c.).

Per la validitàAd substantiamLocuzione latina ("per la sostanza") che qualifica la forma richiesta a pena di nullità come requisito essenziale di validità dell'atto giuridico (art. 1325, n. 4, c.c.).Leggi il lemma completo → della novazione sono necessari tre elementi: l’obligatio novanda (l’obbligazione preesistente da estinguere); l’aliquid novi (il mutamento dell’oggetto o del titolo dell’obbligazione); e l’animus novandiAnimusElemento soggettivo e volitivo dell'atto giuridico. Assume diverse declinazioni: animus donandi, possidendi, derelinquendi, novandi, confitendi.Leggi il lemma completo → (la volontà inequivoca delle parti di estinguere la vecchia obbligazione e sostituirla con una nuova, art. 1230, comma 2, c.c.).

La novazione è oggettiva quando muta l’oggetto o il titolo dell’obbligazione tra le medesime parti; è soggettiva quando muta la persona del debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → (coincide con la delegazioneDelegazioneOperazione con cui un soggetto (delegante) assegna a un altro (delegato) il compito di effettuare una prestazione a favore di un terzo (delegatario) (artt. 1268-1271 c.c.). Può essere cumulativa o liberatoria, di debito o di pagamento.Leggi il lemma completo →, l’espromissioneEspromissioneContratto con cui un terzo (espromittente), senza delegazione del debitore, assume verso il creditore l'obbligazione del debitore originario (art. 1272 c.c.). Il terzo è obbligato in solido col debitore, salvo espressa liberazione da parte del creditore.Leggi il lemma completo → e l’accollo liberatorioAccolloContratto con cui un terzo (accollante) assume il debito altrui verso il creditore (art. 1273 c.c.). Può essere interno o esterno, cumulativo o liberatorio. L'adesione del creditore rende irrevocabile la stipulazione ma non libera il debitore originario, salvo espressa dichiarazione.Leggi il lemma completo →, artt. 1268-1273 c.c.).

L’effetto principale della novazione è l’estinzione dell’obbligazione originaria con tutte le sue garanzie e accessori, salvo diversa volontà delle parti (art. 1232 c.c.). Se l’obbligazione originaria non esisteva o era nulla, la novazione è priva di effetto (art. 1234 c.c.).

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