Definizione

Brocardo latino che significa «non si deve essere indulgenti con la malizia» (o «non si deve dareFacereObbligo di compiere un'attività positiva a favore del creditore. Si distingue dal dare e dal non facere nella tripartizione delle obbligazioni.Leggi il lemma completo → spazio alle condotte maliziose»). Esprime il principio per cui l’ordinamento non tollera né protegge i comportamenti processuali o sostanziali ispirati da mala fedeMalafedeStato soggettivo di chi agisce consapevole di ledere l'altrui diritto (art. 1147 c.c.) o contrariamente a correttezza e lealtà (artt. 1175, 1375 c.c.); rilievo nel possesso, nella revocatoria e nella responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, intento dilatorio o spirito emulativo, sanzionando chi abusa degli strumenti giuridici per fini diversi da quelli per cui sono previsti.

Disciplina normativa

Il principio permea l’intero sistema processuale e sostanziale. In ambito processuale si esprime nel dovere di lealtà e probità delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → e dei difensori (art. 88 c.p.c.), nella condanna per responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → processuale aggravata in caso di liteControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo → temeraria (art. 96 c.p.c.) e nel potere del giudice di valutare il comportamento complessivo delle parti (art. 116, comma 2, c.p.c.). In ambito sostanziale il principio informa il divieto degli atti emulativi (art. 833 c.c.), il dovere di buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → nell’esecuzione del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1375 c.c.) e la disciplina dell’exceptio doli generalisAbusoEsercizio formalmente legittimo ma sviato di un diritto o potere: abuso del diritto, abuso del processo, abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e abuso edilizio.Leggi il lemma completo →, elaborata dalla giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → come rimedio contro l’esercizio di un diritto in modo formalmente corretto ma sostanzialmente abusivo.

Caratteri essenziali

  • Il principio vieta l’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → strumentale e abusivo degli istituti giuridici: le norme processuali e sostanziali non possono essere piegate a fini dilatori, fraudolenti o emulativi.
  • La malizia processuale può essere sanzionata con la condanna alle spese, con la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e con la valutazione negativa del comportamento della parte.
  • Il principio opera come limite all’esercizio dei diritti: anche un diritto legittimamente spettante non può essere esercitato con modalità maliziose o contrarie a buona fede.

Ambito applicativo

Il brocardo rileva nelle controversie in cui una parte tenga condotte processuali dilatorie (richieste istruttorie pretestuose, eccezioni manifestamente infondate, impugnazioni temerarie), negli atti emulativi in ambito proprietario e condominiale, nell’abuso del dirittoAbuso del dirittoPrincipio per cui l'esercizio di un diritto formalmente conforme alla norma è illecito se contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse da quelle riconosciute (artt. 1175, 833 c.c.).Leggi il lemma completo → contrattuale (recesso ad nutumAd nutumLocuzione latina ("a cenno") che indica la facoltà di porre fine unilateralmente a un rapporto giuridico senza obbligo di motivazione, come il recesso ad nutum dell'art. 2118 c.c.Leggi il lemma completo → esercitato in mala fede, exceptio doliEccezioneStrumento difensivo del convenuto: distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, di rito e di merito, regime delle preclusioni e rilevabilità d'ufficio.Leggi il lemma completo →) e nelle ipotesi di frode alla leggeFrode alla leggeCausa di nullità del contratto che, pur formalmente lecito, è diretto ad eludere l'applicazione di una norma imperativa (art. 1344 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1344 c.c.).

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