Cassa delle ammende

Apr 13, 2026

Definizione

La Cassa delle ammende è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e gestione autonoma, istituito presso il Ministero della Giustizia con la funzione di amministrare i proventi delle pene pecuniarie e di altre entrate previste dalla legge, destinandoli al finanziamento di progetti volti al reinserimento sociale dei detenuti, al miglioramento delle condizioni detentive e all’assistenza alle vittime di reato.

La sua disciplina è contenuta nella legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, nonché nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia). Le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal giudice penale, una volta riscosse, confluiscono nella Cassa, che ne dispone secondo le finalità istituzionali.

Natura giuridica e funzioni

La Cassa delle ammende è un ente pubblico strumentale del Ministero della Giustizia. Le sue funzioni principali sono il finanziamento di programmi di reinserimento sociale e lavorativo dei condannati e degli internati, di interventi di edilizia penitenziaria, di iniziative di assistenza alle vittime di reato e ai loro familiari, nonché di progetti di giustizia riparativa.

L’attività della Cassa è regolata dal proprio statuto e dai regolamenti interni; i finanziamenti sono erogati sulla base di bandi pubblici rivolti agli istituti penitenziari, ai provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria, agli uffici di esecuzione penale esterna, agli enti locali e alle associazioni del terzo settore.

Entrate della Cassa

Le risorse della Cassa delle ammende derivano dalle ammende riscosse a seguito di condanne penali, dalle sanzioni amministrative pecuniarie convertite ai sensi degli artt. 53 ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, dalle somme corrispondenti alle pene pecuniarie sostitutive non eseguite, dai proventi delle confische disposte in materia penale (nei limiti di legge) e dai depositi giudiziari prescritti.

La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti e i bilanci sono approvati con decreto interministeriale.

Devoluzione di somme alla Cassa

Numerose disposizioni del codice di procedura penale e di leggi speciali prevedono la devoluzione di somme alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione processuale o sostanziale. Ad esempio, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, l’art. 616 c.p.p. prevede la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Analoghe previsioni si rinvengono per la querela di falso temeraria, per l’inammissibilità di impugnazioni penali e per altre ipotesi di abuso del processo.

Anche in materia civile e disciplinare, talvolta, il giudice può disporre la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa, quale strumento di deterrenza contro condotte processuali abusive.

Progetti di reinserimento e giustizia riparativa

Negli ultimi anni la Cassa ha assunto un ruolo centrale nel finanziamento di progetti di giustizia riparativa, in attuazione della riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Sono stati promossi bandi rivolti ai Centri di giustizia riparativa, alle università e agli enti del terzo settore, finalizzati alla mediazione tra autore e vittima del reato, alla riparazione del danno e al reinserimento sociale.

Le risorse della Cassa concorrono altresì al finanziamento delle misure alternative alla detenzione, dell’esecuzione penale esterna e dei programmi di lavoro penitenziario, in coerenza con la funzione rieducativa della pena ex art. 27, comma 3, Cost.