Il silenzio-rigetto è la fattispecieFacti speciesLa fattispecie: situazione di fatto prevista dalla norma come presupposto degli effetti giuridici. Si distingue in astratta e concreta.Leggi il lemma completo → di silenzio significativoSilenzio-assensoIstituto di semplificazione amministrativa per cui il silenzio dell'amministrazione entro il termine previsto equivale ad accoglimento dell'istanza del privato.Leggi il lemma completo → della pubblica amministrazione in cui il decorso del termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → per provvedere, senza che l’amministrazione si sia pronunciata su un ricorso amministrativo, equivale a rigetto del ricorso stesso.
Il silenzio-rigetto si formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → tipicamente in relazione ai ricorsi gerarchici: decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che l’autorità abbia provveduto, il ricorso si intende respinto (art. 6, d.P.R. 1199/1971). Il ricorrenteAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → può allora impugnare il silenzio-rigetto dinanzi al giudice amministrativo.
Il silenzio-rigetto si distingue dal silenzio-assenso (art. 20 l. 241/1990), in cui il decorso del termine equivale ad accoglimento dell’istanzaIstanzaRichiesta formale rivolta a un'autorità volta a ottenere un provvedimento. Nel processo civile espressione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, e dal silenzio-inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo →, in cui il mero decorso del termine configura un’inerzia illegittima della PA impugnabile con azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → avverso il silenzio (art. 31 d.lgs. 104/2010).
La formazione del silenzio-rigetto non impedisce all’amministrazione di pronunciarsi tardivamente sul ricorso: il provvedimento tardivo, se di accoglimento, soddisfa l’interesse del ricorrente.
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