Il ricorso gerarchico è il rimedio amministrativo mediante il quale il privato impugna un provvedimento amministrativo dinanzi all’autorità gerarchicamente superiore a quella che lo ha emanato, chiedendone l’annullamento per motivi di legittimità o di merito (artt. 1-6 d.P.R. 1199/1971).
Il ricorso gerarchico proprio presuppone un rapporto di gerarchia tra l’organo che ha emanato l’atto e l’organo adito. Deve essere proposto entro 30 giorni dalla notificazioneNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo → o comunicazione dell’atto o dalla sua piena conoscenza. L’autorità adita può annullare, riformare o confermare l’atto impugnato.
Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che l’autorità abbia provveduto, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigettoSilenzio-rigettoSilenzio della PA su un ricorso amministrativo che equivale a rigetto dopo 90 giorni, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (art. 6 d.P.R. 1199/1971).Leggi il lemma completo →), e il ricorrenteAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → può impugnare il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo.
Il ricorso gerarchico improprio è esperibile, nei casi tassativamente previsti dalla legge, anche al di fuori di un rapporto di gerarchia (es. ricorso al Prefetto contro le ordinanze del sindaco). Il ricorso gerarchico è alternativo e non cumulabile con il ricorso giurisdizionale al TAR.
Powered by Gestiolex