La conferenza di servizi è il modulo procedimentale mediante il quale più amministrazioni pubbliche, coinvolte in un procedimento amministrativo complesso, si riuniscono per esaminare contestualmente gli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → pubblici rilevanti e adottare una decisione coordinata (artt. 14-14-quinquies l. 241/1990).
La conferenza può essere istruttoriaIstruttoriaFase del processo dedicata alla raccolta delle prove (artt. 183 ss. c.p.c.). Caratterizzata da termini perentori e preclusioni, con poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro.Leggi il lemma completo → (art. 14, comma 1), quando è finalizzata all’acquisizione di informazioni e valutazioni utili alla decisione, oppure decisoria (art. 14, comma 2), quando è necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di più amministrazioni.
La conferenza decisoria può svolgersi in formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → semplificata (art. 14-bis) o simultanea (art. 14-ter). Nella forma semplificata, le amministrazioni comunicano le proprie determinazioni entro un termine perentorioTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo →; il silenzio equivale ad assenso. Nella forma simultanea, si tiene una riunione con tutte le amministrazioni presenti.
La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso delle amministrazioni partecipanti (art. 14-quater). Il dissenso qualificato di amministrazioni preposte alla tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → ambientale, paesaggistica o della salute può essere superato con deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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