La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è lo strumento di liberalizzazione amministrativa con il quale il privato comunica all’amministrazione competente l’inizio di un’attività economica, allegando le certificazioni e attestazioni tecniche richieste dalla legge, e può avviare immediatamente l’attività senza attendere un provvedimento autorizzatorio (art. 19 l. 241/1990).
La SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge (art. 19, comma 1, l. 241/1990).
L’amministrazione dispone di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione per verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. In caso di carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi (art. 19, comma 3). Decorso il termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo →, l’amministrazione può intervenire solo in presenza di pericolo per la salute, la sicurezza pubblica o il patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → artistico e culturale.
In materia edilizia, la SCIA è disciplinata dall’art. 22 del d.P.R. 380/2001 (TU edilizia) per gli interventi non soggetti a permesso di costruire né a comunicazione.
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