Locuzione latina che significa “dopo il fatto”, “a posteriori”, e indica nel linguaggio giuridico una valutazione o un giudizio formulati alla luce degli eventi già verificatisi, in contrapposizione alla valutazione ex ante (“prima del fatto”).
La valutazione ex post tiene conto dell’esito effettivo della vicenda e può condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle che si sarebbero tratte in sede di prognosi preventiva. Rileva in particolare:
- nella quantificazione del danno, che si determina ex post sulla base delle conseguenze effettivamente prodottesi;
- nel giudizio di adeguatezza dell’azione amministrativa, dove la valutazione ex post dei risultati informa il sindacato sulla ragionevolezza del provvedimento;
- nel diritto dei mercati finanziari, dove la distinzione tra giudizio ex ante e ex post è decisiva per valutare la correttezza delle scelte di investimento.
Nel processo la cognizione giudiziale è naturalmente ex post, ma numerose valutazioni (prevedibilità del danno, colpa, pericolo) devono essere compiute con il metro ex ante.