Non liquet (lett. “non è chiaro”) è la formula con cui, nel diritto romano, il giudice dichiarava di non essere in grado di decidere la controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo → per insufficienza di proveProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → o per oscurità della questione giuridica.
Nel diritto moderno, il non liquet è vietato: il giudice ha l’obbligo di decidere in ogni caso, non potendo rifiutare la decisione per incertezza probatoria o giuridica (art. 3 l. n. 2248/1865, all. E; principio generale dell’ordinamento). L’incertezza probatoria è risolta mediante le regole sull’onere della provaActore non probante, reus absolviturBrocardo latino secondo cui, se l'attore non fornisce la prova dei fatti costitutivi della domanda, il convenuto deve essere assolto; espressione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2697 c.c.): la parte che non ha provato il fatto posto a fondamento della propria pretesaDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → soccombe. Il divieto di non liquet è corollario del diritto alla tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → giurisdizionale effettiva (art. 24 Cost.).
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