Definizione

Espressione latina che designa il negozioNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → misto con donazioneDonazioneContratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un'obbligazione. Richiede l'atto pubblico con due testimoni, salvo donazioni di modico valore.Leggi il lemma completo →, ossia un contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → a prestazioni corrispettive nel quale le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, consapevolmente e di comune accordo, stabiliscono un corrispettivo inferiore al valore reale della prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo →, con l’intento di realizzare, per la parte eccedente il prezzo, un’attribuzione a titolo di liberalità.

Disciplina normativa

La figura non è espressamente disciplinata dal codice civile, ma è riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → come ipotesi di contratto misto, risultante dalla fusione di un elemento oneroso (compravenditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo →) e di un elemento gratuito (donazione). Si applica la disciplina del contratto prevalente (teoria dell’assorbimento) ovvero, secondo l’orientamento più recente, la disciplina di ciascun tipo nella misura in cui sia compatibile (teoria della combinazione). Rilevano in particolare gli artt. 769 e ss. c.c. sulla donazione, gli artt. 1470 e ss. c.c. sulla compravenditaEmptio venditioLa compravendita: contratto con cui si trasferisce la proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).Leggi il lemma completo → e l’art. 809 c.c. sulle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione.

Caratteri essenziali

  • Coesistenza di una causa onerosa (scambio) e di una causa liberale (arricchimento di una parte con corrispondente depauperamento dell’altra), entrambe volute dalle parti.
  • La sproporzione tra il valore della prestazione e il corrispettivo deve essere voluta consapevolmente dalle parti come mezzo per realizzare un’attribuzione liberale, e non essere frutto di erroreErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → o approfittamento.
  • Non richiede la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → dell’atto pubblico prescritta per la donazione (art. 782 c.c.), in quanto il negozio misto conserva la forma propria del contratto oneroso prevalente, salvo il caso in cui l’intento liberale sia esclusivo.

Ambito applicativo

La figura ricorre frequentemente nelle vendite infrafamiliari a prezzo simbolico o notevolmente ridotto, nelle cessioni di immobili tra genitori e figli, e nelle operazioni societarie ove un socio ceda la propria partecipazione a prezzo inferiore al valore reale con intento parzialmente liberale. Il negotium mixtum rileva ai fini della collazione ereditariaCollazioneIstituto successorio per cui discendenti e coniuge del de cuius conferiscono ai coeredi quanto ricevuto per donazione, salvo dispensa (art. 737 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 737 e ss. c.c.) e dell’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di riduzione delle donazioni lesive della legittima (artt. 553 e ss. c.c.), limitatamente alla componente liberale.

Giurisprudenza modenese

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