Definizione
Espressione latina che significa «con i dovuti cambiamenti» o «cambiando ciò che è da cambiare». Nel linguaggio giuridico indica che una norma, un principio o una disciplina si applicano a una fattispecieFacti speciesLa fattispecie: situazione di fatto prevista dalla norma come presupposto degli effetti giuridici. Si distingue in astratta e concreta.Leggi il lemma completo → diversa da quella originariamenteAb origineLocuzione latina ("dall'origine") che qualifica un vizio, un difetto o una condizione presenti sin dal momento della nascita dell'atto o del rapporto giuridico.Leggi il lemma completo → prevista, con gli adattamenti necessari imposti dalla diversità del caso concreto.
Disciplina normativa
L’espressione non corrisponde a un istituto normativo specifico ma è largamente utilizzata nella legislazione, nella giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → e nella dottrina come formula di rinvio. Ricorre frequentemente nelle disposizioni che estendono la disciplina di un istituto ad altri affini: ad esempio, l’art. 1324 c.c. prevede che le norme che regolano i contratti si applicano, in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale; l’art. 1555 c.c. estende alla somministrazioneSomministrazioneContratto di prestazioni periodiche o continuative di cose verso corrispettivo, tipico delle forniture di energia e materie prime (artt. 1559-1570 c.c.).Leggi il lemma completo →, in quanto compatibili, le norme sulla venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo →. In tali ipotesi l’applicazione avviene mutatis mutandis, ossia con gli adattamenti resi necessari dalla diversa natura della fattispecie.
Caratteri essenziali
- La formula presuppone un’operazione di adattamento: la norma richiamata non si applica automaticamente, ma solo nella misura in cui sia compatibile con la fattispecie di destinazione.
- Implica un giudizio di compatibilità affidato all’interprete, che deve individuare quali elementi della disciplina originaria possono essere trasposti e quali devono essere modificati.
- Costituisce uno strumento di economia legislativa: evita la ripetizione di disposizioni analoghe per fattispecie affini.
Ambito applicativo
L’espressione ricorre nella tecnica del rinvio normativo tra istituti affini (venditaEmptio venditioLa compravendita: contratto con cui si trasferisce la proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).Leggi il lemma completo → e permutaPermutaContratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro (art. 1552 c.c.).Leggi il lemma completo →, mandatoMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo → e commissione, società di personeSocietà di personeTipo societario caratterizzato dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali e dall'intuitus personae. Comprende s.s., s.n.c. e s.a.s.Leggi il lemma completo → e società di capitaliSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo →), nei trattati internazionali, nella giurisprudenza per estendere principi elaborati per una materia ad un’altra e nella redazione contrattuale, ove clausoleClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → di un contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → tipo vengano adattate a un rapporto specifico.
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