Società di persone

Apr 18, 2026

Società di persone è la categoria societaria caratterizzata dalla centralità della persona dei soci, dalla responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → personale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali (con solidarietàSolidarietàVincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, per cui ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità (solidarietà passiva) e ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione (solidarietà attiva). Disciplinata dagli artt. 1292-1313 c.c.Leggi il lemma completo → tra i soci e sussidiarietàExtrema ratioL'ultimo rimedio cui ricorrere quando ogni altra via è stata esperita. Principio di sussidiarietà del diritto penale e dell'azione ex art. 2041 c.c.Leggi il lemma completo → rispetto al patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → sociale) e dall’assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di personalità giuridicaCapacità giuridicaAttitudine generale di un soggetto a essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, riconosciuta dall'art. 1 c.c. dal momento della nascita. Si distingue dalla capacità di agire, che attiene all'idoneità a compiere validamente atti giuridici.Leggi il lemma completo →, pur avendo autonomia patrimoniale imperfetta.

Il codice civile disciplina tre tipi di società di persone: la società semplice (artt. 2251-2290 c.c.), utilizzabile solo per attività non commerciali; la società in nome collettivo (artt. 2291-2312 c.c.), in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente; la società in accomandita semplice (artt. 2313-2324 c.c.), con soci accomandatari (responsabilità illimitata e amministrazione) e soci accomandanti (responsabilità limitata al conferimentoConferimentoApporto di beni o servizi del socio alla società in cambio della partecipazione sociale, con obbligo di stima per i conferimenti in natura nelle s.p.a. (artt. 2342-2345 c.c.).Leggi il lemma completo → e divieto di amministrazione).

Caratteristiche comuni sono: l’intuitus personae (la qualità del socio è essenziale); il divieto di trasferimento della quota senza il consenso degli altri soci; l’amministrazione disgiuntiva dei soci (nella s.s. e nella s.n.c.); lo scioglimento per morteMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo →, recessoRecessoDiritto potestativo di una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile nei casi previsti dalla legge o dal contratto (artt. 1373-1374 c.c.).Leggi il lemma completo → o esclusione del socio (salvo continuazione); il fallimentoFallimentoProcedura concorsuale di liquidazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente a garanzia della par condicio creditorum.Leggi il lemma completo → che si estende ai soci illimitatamente responsabili. Le società di persone non sono soggette agli obblighi di bilancioBilancioDocumento contabile che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (artt. 2423-2435-ter c.c.). Composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.Leggi il lemma completo → e pubblicità previsti per le società di capitaliSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Powered by Gestiolex