La temerarietà della lite sottende la consapevolezza dell’infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l’inosservanza della normale diligenza per l’acquisizione di tale coscienza; non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere. Tribunale di Modena (Grandi), sentenza n. 86 del 25 gennaio 2022
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