In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’inadempimento all’obbligo di denunzia preclude l’esperimento di qualunque azione edilizia, e cioè non solo di quella di risoluzione prevista dall’art. 1492 cc ma anche da quella risarcitoria di cui all’art. 1494 cc. Tribunale di Modena (Pagliani), sentenza n. 571 del 5 maggio 2022
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