Solidarietà

Apr 13, 2026

Definizione

La solidarietà è il vincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, in modo che ciascun debitore può essere costretto all’adempimento per la totalità della prestazione (solidarietà passiva) e ciascun creditore può pretendere l’intera prestazione (solidarietà attiva). L’adempimento dell’uno libera tutti gli altri nei confronti del creditore comune o del debitore comune.

Disciplina normativa

La solidarietà passiva, disciplinata dagli artt. 1292-1299 c.c., costituisce la regola generale nelle obbligazioni con pluralità di debitori: l’obbligazione è solidale quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.). I condebitori solidali sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (art. 1294 c.c.).

Il condebitore solidale che ha pagato l’intero ha diritto di regresso verso ciascuno degli altri condebitori per la parte di ciascuno (art. 1299 c.c.). La ripartizione avviene in parti uguali, salvo che l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno dei condebitori. Se uno dei condebitori è insolvente, la perdita si ripartisce tra gli altri condebitori, compreso quello che ha effettuato il pagamento (art. 1299, comma 2, c.c.).

L’art. 1297 c.c. disciplina le eccezioni opponibili dal condebitore solidale: questi può opporre al creditore le eccezioni comuni a tutti i condebitori, ma non quelle personali agli altri. Le eccezioni personali possono essere fatte valere solo dal condebitore cui spettano, salvo che producano l’effetto di estinguere l’obbligazione anche nei confronti degli altri.

La remissione del debito a favore di uno dei condebitori solidali libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso di essi; in tal caso, il creditore non può esigere il debito dagli altri che deducendo la parte del debitore a cui ha fatto la remissione (art. 1301 c.c.). La costituzione in mora di uno dei debitori solidali non produce effetto riguardo agli altri (art. 1308 c.c.).

La solidarietà attiva, disciplinata dagli artt. 1292 e 1301-1313 c.c., si configura quando più creditori hanno diritto di esigere ciascuno l’intera prestazione dal debitore comune, con effetto liberatorio per quest’ultimo verso tutti i creditori. Il debitore può pagare all’uno o all’altro dei creditori solidali, purché non sia stato prevenuto da domanda giudiziale di uno di essi (art. 1296 c.c.).

Aspetti processuali

La solidarietà passiva dà luogo a litisconsorzio facoltativo, sicché il creditore può agire nei confronti di uno solo, di alcuni o di tutti i condebitori solidali, congiuntamente o separatamente. La sentenza pronunciata nei confronti di uno dei condebitori solidali non ha efficacia contro gli altri. In caso di azione di regresso, il condebitore che ha pagato deve provare sia il pagamento sia la quota gravante su ciascun condebitore.

Giurisprudenza modenese