Definizione
La solidarietà è il vincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, in modo che ciascun debitore può essere costretto all’adempimento per la totalità della prestazione (solidarietà passiva) e ciascun creditore può pretendere l’intera prestazione (solidarietà attiva). L’adempimento dell’uno libera tutti gli altri nei confronti del creditore comune o del debitore comune.
Disciplina normativa
La solidarietà passiva, disciplinata dagli artt. 1292-1299 c.c., costituisce la regola generale nelle obbligazioni con pluralità di debitori: l’obbligazione è solidale quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.). I condebitori solidali sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (art. 1294 c.c.).
Il condebitore solidale che ha pagato l’intero ha diritto di regresso verso ciascuno degli altri condebitori per la parte di ciascuno (art. 1299 c.c.). La ripartizione avviene in parti uguali, salvo che l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno dei condebitori. Se uno dei condebitori è insolvente, la perdita si ripartisce tra gli altri condebitori, compreso quello che ha effettuato il pagamento (art. 1299, comma 2, c.c.).
L’art. 1297 c.c. disciplina le eccezioni opponibili dal condebitore solidale: questi può opporre al creditore le eccezioni comuni a tutti i condebitori, ma non quelle personali agli altri. Le eccezioni personali possono essere fatte valere solo dal condebitore cui spettano, salvo che producano l’effetto di estinguere l’obbligazione anche nei confronti degli altri.
La remissione del debito a favore di uno dei condebitori solidali libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso di essi; in tal caso, il creditore non può esigere il debito dagli altri che deducendo la parte del debitore a cui ha fatto la remissione (art. 1301 c.c.). La costituzione in mora di uno dei debitori solidali non produce effetto riguardo agli altri (art. 1308 c.c.).
La solidarietà attiva, disciplinata dagli artt. 1292 e 1301-1313 c.c., si configura quando più creditori hanno diritto di esigere ciascuno l’intera prestazione dal debitore comune, con effetto liberatorio per quest’ultimo verso tutti i creditori. Il debitore può pagare all’uno o all’altro dei creditori solidali, purché non sia stato prevenuto da domanda giudiziale di uno di essi (art. 1296 c.c.).
Aspetti processuali
La solidarietà passiva dà luogo a litisconsorzio facoltativo, sicché il creditore può agire nei confronti di uno solo, di alcuni o di tutti i condebitori solidali, congiuntamente o separatamente. La sentenza pronunciata nei confronti di uno dei condebitori solidali non ha efficacia contro gli altri. In caso di azione di regresso, il condebitore che ha pagato deve provare sia il pagamento sia la quota gravante su ciascun condebitore.
Giurisprudenza modenese
- Il pagamento con surrogazione non muta la posizione degli eventuali altri condebitori solidali
- Obbligazione solidale e transazione su parte del debito
- Il creditore può scegliere liberamente il condebitore solidale a cui chiedere l’integrale adempimento
- Il condebitore solidale può agire in regresso verso altri coobbligati ancor prima di aver pagato la propria obbligazione?
- Se l’assicurato è tenuto in solido con terzi, l’obbligo indennitario è limitato alla sua sola quota o si estende all’intero importo del debito solidale?
- Nell’obbligazione solidale passiva, tutti i debitori sono tenuti ad una medesima prestazione ma sussistono una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi
- Gli effetti della transazione parziale con uno dei corresponsabili in solido
- Fideiussioni plurime e regresso
- Obbligazione solidale passiva: il debitore che paga l’intero ha diritto di agire in regresso in forza di un diritto nuovo
- Transazione tra condebitori solidali – Effetti estensivi ex art. 1304 c.c. – Limiti oggettivi e soggettivi
- Regresso del fideiussore adempiente – Azione contro i coobbligati per la loro quota
- Sanzioni amministrative – Solidarietà e autonomia dell’obbligazione
- Assicurazione della responsabilità civile — Estensione dell’obbligo indennitario all’intera obbligazione solidale dell’assicurato
- Edilizia residenziale pubblica – Obbligazione solidale dei componenti del nucleo familiare per canoni di locazione – Cessazione della convivenza – Prevalenza della situazione di fatto sulla residenza anagrafica
- Incarico professionale — Conferimento in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso e obbligazione solidale dei committenti
- Prescrizione – Obbligazione solidale – Effetto interruttivo permanente del pignoramento
- Clausola penale — Interpretazione contra proferentem ex art. 1370 c.c. ed esclusione della solidarietà passiva