Solidarietà

Apr 13, 2026

Definizione

La solidarietà è il vincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, in modo che ciascun debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → può essere costretto all’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → per la totalità della prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → (solidarietà passiva) e ciascun creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → può pretendere l’intera prestazione (solidarietà attiva). L’adempimentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → dell’uno libera tutti gli altri nei confronti del creditore comune o del debitore comune.

Disciplina normativa

La solidarietà passiva, disciplinata dagli artt. 1292-1299 c.c., costituisce la regola generale nelle obbligazioni con pluralità di debitori: l’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → è solidale quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.). I condebitori solidali sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (art. 1294 c.c.).

Il condebitore solidale che ha pagato l’intero ha diritto di regresso verso ciascuno degli altri condebitori per la parte di ciascuno (art. 1299 c.c.). La ripartizione avviene in partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → uguali, salvo che l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno dei condebitori. Se uno dei condebitori è insolvente, la perdita si ripartisce tra gli altri condebitori, compreso quello che ha effettuato il pagamento (art. 1299, comma 2, c.c.).

L’art. 1297 c.c. disciplina le eccezioni opponibili dal condebitore solidale: questi può opporre al creditore le eccezioni comuni a tutti i condebitori, ma non quelle personali agli altri. Le eccezioni personali possono essere fatte valere solo dal condebitore cui spettano, salvo che producano l’effetto di estinguere l’obbligazione anche nei confronti degli altri.

La remissione del debitoRemissione del debitoModo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, consistente nella dichiarazione del creditore di rinunciare al proprio credito (artt. 1236-1240 c.c.).Leggi il lemma completo → a favore di uno dei condebitori solidali libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso di essi; in tal caso, il creditore non può esigere il debito dagli altri che deducendo la parte del debitore a cui ha fatto la remissione (art. 1301 c.c.). La costituzione in moraMora del debitoreSituazione giuridica di ritardo imputabile nell'adempimento dell'obbligazione, che produce l'obbligo di risarcire il danno da ritardo e il trasferimento del rischio per impossibilità sopravvenuta. Può operare ex persona o ex re (artt. 1219-1222 c.c.).Leggi il lemma completo → di uno dei debitori solidali non produce effetto riguardo agli altri (art. 1308 c.c.).

La solidarietà attiva, disciplinata dagli artt. 1292 e 1301-1313 c.c., si configura quando più creditori hanno diritto di esigere ciascuno l’intera prestazione dal debitore comune, con effetto liberatorio per quest’ultimo verso tutti i creditori. Il debitore può pagare all’uno o all’altro dei creditori solidali, purché non sia stato prevenuto da domanda giudizialeDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di uno di essi (art. 1296 c.c.).

Aspetti processuali

La solidarietà passiva dà luogo a litisconsorzio facoltativoLitisconsorzioPartecipazione di più parti al medesimo giudizio (artt. 102-103, 331-332 c.p.c.): litisconsorzio necessario, facoltativo, cause inscindibili e scindibili.Leggi il lemma completo →, sicché il creditore può agire nei confronti di uno solo, di alcuni o di tutti i condebitori solidali, congiuntamente o separatamente. La sentenza pronunciata nei confronti di uno dei condebitori solidali non ha efficacia contro gli altri. In caso di azione di regressoAzione di regressoAzione con cui il condebitore solidale che ha adempiuto l'intero debito chiede agli altri condebitori il rimborso delle rispettive quote (art. 1299 c.c.).Leggi il lemma completo →, il condebitore che ha pagato deve provare sia il pagamento sia la quota gravante su ciascun condebitore.

Giurisprudenza modenese

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