Locuzione latina che significa “alla pari”, “in egual misura”, e indica nel linguaggio giuridico una condizione di parità tra due o più soggetti, pretese o posizioni.
Nel diritto sostanziale l’espressione ricorre in materia di obbligazioni parziarie e solidali: quando più debitori sono obbligati ex aequo, ciascuno risponde per la propria quota in parti uguali (art. 1101 c.c. in tema di comunione; art. 1295 c.c. per i rapporti interni tra condebitori solidali, in assenza di diversa pattuizione).
In ambito processuale l’espressione è utilizzata per la ripartizione paritaria delle spese di lite (art. 92 c.p.c., compensazione delle spese) e per la decisione secondo equità (art. 114 c.p.c.), quando il giudice è autorizzato a decidere secondo giustizia sostanziale anziché secondo il diritto positivo.
Nella prassi arbitrale e sportiva ex aequo et bono designa il giudizio reso secondo equità, in contrapposizione al giudizio secondo diritto.