Definizione
Espressione latina che significa «senza giorno», ossia senza fissazione di una data o di un termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo →. Nel linguaggio giuridico indica il rinvio, la sospensione o la prorogaProrogaDifferimento del termine finale di un rapporto giuridico: proroga di termini processuali (art. 154 c.p.c.), di termini contrattuali e prorogatio degli organi.Leggi il lemma completo → di un’attività processuale, di una scadenza contrattuale o di un termine amministrativo senza indicazione del nuovo termine o della nuova data.
Disciplina normativa
L’espressione non corrisponde a un istituto normativo specifico, ma ricorre in diversi ambiti del diritto. In materia contrattuale, l’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → senza termine è disciplinata dall’art. 1183 c.c.: se non è determinato il tempo in cui la prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → deve essere eseguita, il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → può esigerla immediatamente, salvo che gli usi o la natura della prestazione richiedano un termine, nel qual caso il termine è stabilito dal giudice. In materia processuale, il rinvio sine die dell’udienzaUdienzaMomento processuale in cui le parti, i difensori e il giudice si riuniscono per il compimento delle attività previste dal codice di procedura civile, quali la trattazione, l’istruzione probatoria e la discussione della causa.Leggi il lemma completo → non è ammesso: il giudice deve sempre fissare la data della nuova udienza (art. 176 c.p.c.). Nel diritto societario, l’assembleaAssembleaOrgano collegiale, deliberativo e a composizione variabile di un ente associativo o societario, attraverso il quale si forma la volontà comune dei suoi membri (soci, partecipanti, condòmini).Leggi il lemma completo → può essere aggiornata a data successiva, ma il rinvio deve indicare il giorno della prosecuzione (art. 2374 c.c.).
Caratteri essenziali
- L’assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di un termine determinato non equivale a inesistenza dell’obbligazione: il credito è immediatamente esigibile salvo diversa previsione.
- Nel processo civile il rinvio sine die è contrario al principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e al dovere del giudice di provvedere sulla causa.
- Nel linguaggio corrente l’espressione indica una sospensione o un differimento a tempo indeterminato, spesso con la connotazione implicita di un’indefinita procrastinazione.
Ambito applicativo
L’espressione ricorre nella prassi giudiziaria (rinvio di udienze o trattazioni), nelle trattativeTrattativeFase precontrattuale di negoziazione dell'accordo, regolata dal principio di buona fede ex art. 1337 c.c. La rottura ingiustificata fonda responsabilità precontrattuale (interesse negativo).Leggi il lemma completo → contrattuali (sospensione delle negoziazioni senza fissazione di un nuovo incontro), nel diritto amministrativo (sospensione di procedimenti) e nel diritto internazionale (aggiornamento di conferenze o negoziati diplomatici). Il differimento sine die può rilevare ai fini della responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → per inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → o della violazione del dovere di buona fede nelle trattativeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1337 c.c.).
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