Obtorto collo

Apr 20, 2026

Definizione

Obtorto collo è una locuzione latina che significa letteralmente «con il collo torto», ossia controvoglia, a malincuore, per costrizione. Nel linguaggio giuridico, l’espressione viene utilizzata per descrivere situazioni in cui un soggetto è costretto ad adempiere un obbligo o a subire una conseguenza giuridica senza possibilità di sottrarsi, pur non condividendone la ratio o non avendovi volontariamente aderito.

Disciplina normativa

La locuzione non ha una specifica disciplina normativa, ma trova applicazione concettuale in molteplici ambiti del diritto civile. Si pensi all’esecuzione forzataTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo → disciplinata dagli artt. 2910 e ss. c.c. e dal libro III del codice di procedura civile, dove il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → inadempienteInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → è costretto, appunto obtorto collo, a soddisfare le ragioni del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →. Analogamente, l’espressione ricorre in relazione all’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → coattivo delle obbligazioni di fare ai sensi dell’art. 2931 c.c., nonché in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → ex art. 2932 c.c.

Caratteri essenziali

  • Costrizione giuridica: evoca la situazione in cui un soggetto è obbligato ad agire o a subire un effetto giuridico indipendentemente dalla propria volontà.
  • AssenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di spontaneità: l’adempimentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → o la sottoposizione avvengono non per libera scelta, ma per imposizione dell’ordinamento o per effetto di un provvedimento giurisdizionale.
  • Ricorrenza nell’esecuzione forzata: la locuzione è particolarmente frequente nel contesto dell’esecuzione forzata e dei mezzi di coercizione indiretta.
  • Valenza retorica: nel linguaggio forense e giurisprudenziale, serve a sottolineare la riluttanza del soggetto obbligato, evidenziando il carattere coattivo della prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Ambito applicativo

L’espressione trova impiego nella giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → e nella dottrina civilistica in tutti i casi in cui si evidenzi la coercibilità di un obbligo. Ricorre nelle motivazioni delle sentenze che trattano di esecuzione forzata, di adempimento coattivo, di misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c. e, più in generale, in ogni contesto in cui si sottolinei la necessità per un soggetto di conformarsi a un comando giuridico pur in assenza di una sua adesione volontaria. L’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → si estende anche al linguaggio degli atti processuali, dove gli avvocatiAvvocatoProfessionista iscritto all'albo abilitato alla difesa in giudizio: accesso alla professione, procura, compenso, doveri deontologici, responsabilità civile e disciplinare.Leggi il lemma completo → impiegano la formula per descrivere la posizione di una parte costretta a subire le conseguenze di una decisione sfavorevole.

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