Obbligazione di mezzi (o di comportamento) è l’obbligazione in cui il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → è tenuto a svolgere un’attività diligente e tecnicamente adeguata, senza tuttavia garantire il conseguimento del risultato sperato dal creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →.
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, elaborata dalla dottrina francese (Demogue) e recepita nella tradizione giuridica italiana, rileva soprattutto sul piano dell’onere della provaActore non probante, reus absolviturBrocardo latino secondo cui, se l'attore non fornisce la prova dei fatti costitutivi della domanda, il convenuto deve essere assolto; espressione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo →: nelle obbligazioni di mezzi, il creditore che agisce per l’inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → deve provare che il debitore non ha tenuto la condotta diligente dovuta; nelle obbligazioni di risultato, è sufficiente provare il mancato raggiungimento del risultato, gravando sul debitore la prova liberatoria.
Sono tradizionalmente ricondotte alle obbligazioni di mezzi le prestazioni professionali: l’avvocatoAvvocatoProfessionista iscritto all'albo abilitato alla difesa in giudizio: accesso alla professione, procura, compenso, doveri deontologici, responsabilità civile e disciplinare.Leggi il lemma completo → è tenuto a difendere diligentemente il cliente, non a garantire l’esito favorevole della causa; il medico è tenuto a curare secondo le leges artisImperiziaForma di colpa specifica per violazione delle regole tecniche proprie dell'arte o professione (art. 1176, secondo comma, c.c.). In caso di problemi tecnici di speciale difficoltà il professionista risponde solo per dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.).Leggi il lemma completo →, non a garantire la guarigione (art. 1176, comma 2, c.c.).
La giurisprudenza più recente (Cass. S.U. n. 13533/2001) ha peraltro ridimensionato la portata pratica della distinzione, affermando un regime unitario dell’onere della provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → dell’inadempimento ex art. 1218 c.c.
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