Sinallagma (dal gr. synállagma, «contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →») indica il nesso di reciprocità e interdipendenza funzionale che lega le prestazioni delle parti in un contratto a prestazioni corrispettive (o sinallagmatico).
Il sinallagma opera su due piani: genetico, per cui ciascuna obbligazione trova la propria causa nell’obbligazione dell’altra parte al momento della formazione del contratto; funzionale, per cui il nesso di corrispettività permane durante l’esecuzione del rapporto.
Il sinallagma genetico rileva ai fini della nullità del contratto per mancanza di causa (art. 1418, comma 2, c.c.). Il sinallagma funzionale fonda i rimedi della risoluzione per inadempimentoRisoluzione del contrattoRimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive per causa sopravvenuta: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Disciplinata dagli artt. 1453-1469 del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 1453 c.c.), per impossibilità sopravvenutaAd impossibilia nemo teneturBrocardo latino ("nessuno è tenuto all'impossibile") che esprime il principio per cui l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1463 c.c.) e per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), nonché l’eccezione di inadempimentoExceptio non adimpleti contractusEccezione di inadempimento: nei contratti sinallagmatici, il rifiuto legittimo di adempiere finché l'altra parte non adempie (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1460 c.c.).
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