Mora credendiMora del creditoreSituazione in cui il creditore rifiuta senza motivo la prestazione offerta dal debitore, con passaggio del rischio e obbligo di risarcimento (artt. 1206-1217 c.c.).Leggi il lemma completo → (o mora del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →) è la situazione che si verifica quando il creditore, senza motivo legittimo, non riceve il pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → offertogli dal debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → nei modi indicati dalla legge, o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere la propria obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → (artt. 1206-1217 c.c.).
Per costituire in mora il creditore, il debitore deve effettuare un’offerta solenne della prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 1208-1209 c.c.): offerta reale per le obbligazioni aventi ad oggetto denaro, titoli di creditoTitolo di creditoDocumento che incorpora un diritto di credito con caratteri di letteralità, autonomia e legittimazione cartolare (artt. 1992-2027 c.c.): al portatore, all'ordine, nominativi.Leggi il lemma completo → o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore; offerta per intimazioneIntimazioneAtto formale con cui un soggetto ordina o impone a un altro di compiere un'azione determinata, tipicamente nell'ambito di un procedimento giudiziario o esecutivo.Leggi il lemma completo → per le obbligazioni aventi ad oggetto cose da consegnare in luogo diverso. L’offerta non formale non produce gli effetti della mora.
Gli effetti della mora del creditoreMora del debitoreSituazione giuridica di ritardo imputabile nell'adempimento dell'obbligazione, che produce l'obbligo di risarcire il danno da ritardo e il trasferimento del rischio per impossibilità sopravvenuta. Può operare ex persona o ex re (artt. 1219-1222 c.c.).Leggi il lemma completo → sono: il passaggio del rischio dell’impossibilità sopravvenutaAd impossibilia nemo teneturBrocardo latino ("nessuno è tenuto all'impossibile") che esprime il principio per cui l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 c.c.).Leggi il lemma completo → della prestazione dal debitore al creditore (art. 1207, comma 1, c.c.); la cessazione della decorrenza degli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → (art. 1207, comma 2, c.c.); l’obbligo del creditore di risarcire i danni e le spese per la custodiaCustodeSoggetto che detiene una cosa con l'obbligo di conservarla ed impedire danni a terzi. Responsabile oggettivamente ex art. 2051 c.c. salvo prova del caso fortuito.Leggi il lemma completo → e la conservazione della cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → dovuta. Il debitore può liberarsi definitivamente dall’obbligazione mediante il depositoDepositoContratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.). Disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c.Leggi il lemma completo → della cosa dovuta (artt. 1210-1215 c.c.).
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