Licenziamento per giusta causaGiusta causaCausa qualificata che legittima il recesso senza preavviso da rapporti di durata. Art. 2119 c.c. nel rapporto di lavoro; art. 1751 c.c. nell'agenzia; art. 2285 c.c. nella società di persone; art. 1727 c.c. nel mandato.Leggi il lemma completo → è il recessoRecessoDiritto potestativo di una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile nei casi previsti dalla legge o dal contratto (artt. 1373-1374 c.c.).Leggi il lemma completo → immediato del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato, senza obbligo di preavviso, determinato da un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.). Il licenziamento per giusta causa è l’extrema ratioExtrema ratioL'ultimo rimedio cui ricorrere quando ogni altra via è stata esperita. Principio di sussidiarietà del diritto penale e dell'azione ex art. 2041 c.c.Leggi il lemma completo → del potere disciplinare.
La giusta causa comprende gravi inadempimenti contrattuali (insubordinazione, furto aziendale, falsificazione di documenti, violenzaVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → sul luogo di lavoro) e fatti extralavorativi che incidano sulla fiduciaPactum fiduciaeAccordo interno con cui il fiduciante trasferisce un bene al fiduciario affinché lo gestisca o lo ritrasferisca; vincola solo obbligatoriamente, fondandosi sulla fiducia cum creditore o cum amico.Leggi il lemma completo → (condanna penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → per reati che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto). La valutazione è rimessa al giudice, che deve considerare la gravità del fatto in concreto, la proporzionalità della sanzioneSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → e la natura del rapporto.
Il licenziamento per giusta causa è soggetto all’obbligo di motivazione scritta e alla procedura disciplinare (art. 7 L. 300/1970, Statuto dei lavoratori). Se il giudice accerta l’insussistenza della giusta causa, le tutele variano in base alla dimensione aziendale e alla data di assunzione: reintegrazione e risarcimento (art. 18 L. 300/1970 per i lavoratori pre-Jobs Act), o indennitàIndennizzoSomma dovuta a compensazione di un pregiudizio derivante da atto lecito o previsione normativa, distinta dal risarcimento da illecito.Leggi il lemma completo → risarcitoria (D.Lgs. 23/2015 per i lavoratori post-Jobs Act).
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