Licenziamento per giustificato motivo è il recessoRecessoDiritto potestativo di una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile nei casi previsti dalla legge o dal contratto (artt. 1373-1374 c.c.).Leggi il lemma completo → del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato, con obbligo di preavviso, sorretto da una giustificazione prevista dalla legge. L’art. 3 della L. 604/1966 distingue tra giustificato motivo soggettivo e oggettivo.

Il giustificato motivo soggettivo consiste in un notevole inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (scarso rendimento, assenze ingiustificate reiterate, violazioni disciplinari di gravità inferiore alla giusta causa). Il giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (soppressione del posto, crisi aziendale, riorganizzazione).

Nel giustificato motivo oggettivo, il datore deve provare l’effettività della ragione economica o organizzativa e l’impossibilità di ricollocazione del lavoratore in altre mansioni compatibili (repêchage). Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto con specificazioneAccessioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà ex artt. 934 ss. c.c.: accessione di immobile a immobile, di mobile a immobile, accessione invertita ex art. 938 c.c. e accessione del possesso ex art. 1146 c.c.Leggi il lemma completo → dei motivi. Le tutele in caso di illegittimità seguono lo stesso regime differenziato del licenziamento per giusta causaGiusta causaCausa qualificata che legittima il recesso senza preavviso da rapporti di durata. Art. 2119 c.c. nel rapporto di lavoro; art. 1751 c.c. nell'agenzia; art. 2285 c.c. nella società di persone; art. 1727 c.c. nel mandato.Leggi il lemma completo → (art. 18 Stat. lav. o D.Lgs. 23/2015).

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