Definizione
Espressione latina che designa la «cessione davanti al magistrato», un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo proprio del diritto romano arcaico e classico. Consisteva in un processo fittizio (litis contestatio) davanti al pretore, nel quale il cessionarioCessione del creditoContratto con cui il creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto verso il debitore, senza necessità del consenso di quest'ultimo (art. 1260 c.c.). Il credito passa al cessionario con privilegi, garanzie e accessori. Può essere pro soluto o pro solvendo.Leggi il lemma completo → rivendicava il beneBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → come proprio e il cedente, non opponendosi alla pretesaDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo →, ne consentiva il trasferimento con l’addictio del magistrato.
Inquadramento storico
La in iure cessio era uno dei tre modi solenni di trasferimento della proprietà nel diritto romano, accanto alla mancipatio (riservata alle res mancipi) e alla traditioTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → (consegna materiale). A differenza della mancipatio, la in iure cessio poteva avere ad oggetto sia le res mancipi sia le res nec mancipi, nonché diritti reali minori come l’usufruttoUsufruttoDiritto reale di godimento che attribuisce al titolare il diritto di godere della cosa altrui traendone ogni utilità, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. Disciplinato dagli artt. 978-1020 del codice civile.Leggi il lemma completo → e le servitùServitùPeso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Può essere coattiva o volontaria, si acquista per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia.Leggi il lemma completo → prediali. L’istituto cadde in disuso nel diritto giustinianeo, sostituito dalla traditio come modo generale di trasferimento della proprietà.
Caratteri essenziali
- Forma solenneAd substantiamLocuzione latina ("per la sostanza") che qualifica la forma richiesta a pena di nullità come requisito essenziale di validità dell'atto giuridico (art. 1325, n. 4, c.c.).Leggi il lemma completo →: il trasferimento avveniva attraverso un processo simulato (legis actio sacramento in rem) davanti al magistrato giusdicente (in iure).
- Consensualità dissimulata: la in iure cessio presupponeva l’accordo delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, che si manifestava attraverso la mancata opposizione del cedente alla rivendicazione del cessionario.
- Idoneità a trasferire sia la proprietà piena sia diritti reali minori (usufrutto, servitù) e a compiere atti di natura familiare (adozioneAdozioneIstituto giuridico che costituisce un rapporto di filiazione tra soggetti non legati da vincolo biologico (l. 184/1983 per i minori; artt. 291-314 c.c. per i maggiorenni).Leggi il lemma completo →, emancipazioneEmancipatioAcquisto anticipato di limitata capacità di agire da parte del minore, conseguente al matrimonio autorizzato (art. 390 c.c.).Leggi il lemma completo →).
Ambito applicativo
Nel diritto moderno italiano la in iure cessio non ha alcuna applicazione diretta, essendo il trasferimento della proprietà governato dal principio consensualistico (art. 1376 c.c.) per cui la proprietà si trasferisce per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Il brocardo conserva tuttavia rilevanza nella storia del diritto e nella didattica romanistica, come testimonianzaTestimonianzaMezzo di prova consistente nella narrazione, resa da un terzo in giudizio, di fatti direttamente percepiti (artt. 244-257 c.p.c.): capacità, limiti ex art. 2721 c.c., valutazione e testimonianza scritta.Leggi il lemma completo → dell’evoluzione dal formalismo degli atti traslativi romani al principio consensualistico dei moderni ordinamenti di tradizione civilistica.
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