Error in iudicando

Apr 17, 2026

L’error in iudicando (erroreVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → nel giudicare) è il vizio della sentenza consistente nella erronea applicazione o interpretazioneInterpretazioneAttività ermeneutica volta a determinare il significato di un atto normativo o negoziale. Regolata dall'art. 12 preleggi e, per il contratto, dagli artt. 1362-1371 c.c.Leggi il lemma completo → di norme di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → sostanziale nella decisione della controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo →. Si contrappone all’error in procedendoError in procedendoVizio della sentenza per violazione di norme processuali. Denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.Leggi il lemma completo →, che riguarda la violazione di norme processuali.

L’error in iudicando comprende: la violazione di leggeError in iudicandoErrore del giudice nel merito della decisione: errata interpretazione o applicazione della norma sostanziale (art. 360, n. 3, c.p.c.).Leggi il lemma completo → (applicazione di una norma non pertinente o mancata applicazione della norma corretta); la falsa applicazione (sussunzione erronea del fatto nella norma); l’erronea interpretazione della norma giuridica.

È deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di dirittoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo → e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro). In questo caso, la Corte di Cassazione esamina la questione di diritto ma non può rivalutare i fatti accertati dal giudice di merito.

La distinzione ha rilevanza anche in tema di revocazioneRevocazioneMezzo di impugnazione per la ritrattazione di una sentenza affetta da vizi tassativi: dolo, prove false, errore di fatto, contrasto con giudicato (artt. 395-403 c.p.c.).Leggi il lemma completo →: l’errore di fattoErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → revocatorio (art. 395, n. 4, c.p.c.) presuppone un error in iudicando derivante da una svista percettiva su un punto decisivo della controversia risultante dagli attiEx actisLocuzione latina ("dagli atti") che indica quanto risulta dal fascicolo processuale o dalla documentazione acquisita, senza necessità di ulteriore attivita istruttoria.Leggi il lemma completo →.

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