Locuzione latina che significa “in forza della recezione” e designa il regime di responsabilità aggravata gravante su determinati soggetti per il solo fatto di aver ricevuto beni in custodia nell’esercizio della propria attività professionale.
L’applicazione più rilevante riguarda la responsabilità dell’albergatore (artt. 1783-1786 c.c.): l’albergatore è responsabile del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo, per il solo fatto della recezione, con i limiti quantitativi previsti dall’art. 1783 c.c. La responsabilità è illimitata per le cose consegnate in custodia o che l’albergatore ha rifiutato di ricevere (art. 1784 c.c.).
Il fondamento storico dell’istituto risale al diritto romano, dove il receptum nautarum, cauponum, stabulariorum imponeva a nautae (armatori), caupones (albergatori) e stabularii (gestori di stalle) una responsabilità oggettiva per la custodia dei beni ricevuti.
L’esonero dalla responsabilità ex recepto è ammesso solo per caso fortuito, forza maggiore, natura della cosa o colpa del cliente (art. 1785 c.c.).