Error in procedendo

Apr 17, 2026

L’error in procedendo (erroreVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → nel procedere) è il vizio della sentenza consistente nella violazione di norme processuali da parte del giudice nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Si contrappone all’error in iudicandoError in iudicandoErrore del giudice nel merito della decisione: errata interpretazione o applicazione della norma sostanziale (art. 360, n. 3, c.p.c.).Leggi il lemma completo →, che attiene invece alla violazione di norme sostanziali.

Tipici errori in procedendo sono: la violazione del contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo →, il difetto di motivazione, la pronuncia ultra o extra petitaExtra petitaVizio della sentenza che pronuncia su domande non proposte, violando la corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 112 c.p.c.), la nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → degli atti processuali, l’incompetenza del giudice, l’omessa pronuncia su un capo di domanda.

L’error in procedendo è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. (nullità della sentenzaError in procedendoVizio della sentenza per violazione di norme processuali. Denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.Leggi il lemma completo → o del procedimento). La Corte di Cassazione, in caso di error in procedendo, è anche giudice del fatto processuale: può esaminare direttamente gli atti del processo per verificare la sussistenza del vizio denunciato.

La distinzione tra error in procedendo e error in iudicandoError in iudicandoVizio della sentenza per erronea applicazione o interpretazione di norme sostanziali, deducibile in cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.Leggi il lemma completo → rileva anche ai fini della revocazioneRevocazioneMezzo di impugnazione per la ritrattazione di una sentenza affetta da vizi tassativi: dolo, prove false, errore di fatto, contrasto con giudicato (artt. 395-403 c.p.c.).Leggi il lemma completo →: l’errore di fattoErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → revocatorio (art. 395, n. 4, c.p.c.) riguarda solo l’error in iudicando.

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