DonazioneDonazioneContratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un'obbligazione. Richiede l'atto pubblico con due testimoni, salvo donazioni di modico valore.Leggi il lemma completo → è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → con cui una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un proprio diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (art. 769 c.c.). È il principale atto di liberalità disciplinato dal codice civile.
La donazione richiede, a penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → di nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo →, la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → dell’atto pubblico con la presenza di due testimoni (art. 782 c.c.), salvo che per le donazioni di modico valore aventi ad oggetto beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → mobili, le quali sono valide purché vi sia stata la tradizione (art. 783 c.c.). La modicità si valuta in rapporto alle condizioni economiche del donante.
La donazione è revocabile per ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.) o per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.). È soggetta a riduzione su azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → dei legittimari lesi nella loro quota di riserva (artt. 553-564 c.c.). La donazione a favore di chi è legittimarioLegittimarioSoggetto (coniuge, figli, ascendenti) al quale la legge riserva una quota di eredità non disponibile dal testatore (art. 536 c.c.).Leggi il lemma completo → del donante è soggetta a collazioneCollazioneIstituto successorio per cui discendenti e coniuge del de cuius conferiscono ai coeredi quanto ricevuto per donazione, salvo dispensa (art. 737 c.c.).Leggi il lemma completo → in sede di successione ereditariaSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 737-751 c.c.), salvo espressa dispensa.
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