DoloVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → eventuale è la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di doloDolo (diritto civile)Raggiro che induce a concludere il contratto (art. 1439 c.c.) o criterio soggettivo di imputazione della responsabilità. Determinante se causa il consenso, incidente se incide sulle condizioni.Leggi il lemma completo → in cui l’agente, pur non volendo direttamente l’evento, si rappresenta come concretamente possibile la verificazione del fatto costituente reato e, ciononostante, agisce accettandone il rischio. L’agente “accetta il rischio” del verificarsi dell’evento, ponendosi in un atteggiamento di indifferenza verso di esso.
Il dolo eventuale si colloca al confine inferiore del dolo e si distingue dalla colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo → cosciente (o colpaColpaCriterio soggettivo di imputazione della responsabilità consistente nella violazione di un dovere di diligenza, prudenza o perizia, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti o discipline. Si distingue dal dolo per la mancanza della volontà dell'evento dannoso (artt. 1218, 1176, 2043 c.c.; 43 c.p.).Leggi il lemma completo → con previsione, art. 61, n. 3, c.p.), in cui l’agente prevede l’evento ma confida che esso non si verificherà. La distinzione, di grande rilevanza pratica, segna il confine tra delitto doloso e delitto colposo, con differenze sanzionatorie notevoli.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. ThyssenKrupp, n. 38343/2014) hanno elaborato una formula di sintesi: nel dolo eventuale l’agente compie una scelta che include l’accettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → del fatto di reato come prezzo dell’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo →; nella colpaNegligenzaForma di colpa consistente nella mancanza di attenzione o sollecitudine nell'adempimento di un obbligo o nel compimento di un'attività (artt. 1176 e 2043 c.c.; art. 43 c.p.).Leggi il lemma completo → cosciente, l’agente agisce con la ragionevole convinzione che l’evento non si realizzerà. La provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → del dolo eventuale è indiziaria e si basa su indicatori oggettivi quali la condotta, il contesto, la probabilità dell’evento.
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