L’azione revocatoria ordinariaActio revocatoriaDenominazione latina dell'azione revocatoria ordinaria, sinonimo di actio pauliana, con cui il creditore fa dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli del debitore (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo → (o actio paulianaActio paulianaDenominazione romanistica dell'azione revocatoria ordinaria con cui il creditore chiede che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo →) è lo strumento di conservazione della garanzia patrimoniale mediante il quale il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → con i quali il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → rechi pregiudizio alle sue ragioni (art. 2901 c.c.).

I presupposti dell’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → sono: l’eventus damni (pregiudizio alle ragioni del creditoreEventus damniLocuzione latina ("evento di danno") che designa il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dagli atti dispositivi del debitore, elemento costitutivo dell'azione revocatoria (art. 2901 c.c.).Leggi il lemma completo →, consistente nella diminuzione della garanzia patrimoniale) e la scientia fraudisScientia fraudisConsapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto dispositivo. Presupposto soggettivo dell'azione revocatoria.Leggi il lemma completo → (conoscenza del pregiudizio da parte del debitore). Per gli atti a titolo oneroso è altresì richiesta la partecipatio fraudisConsilium fraudisConsapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto dispositivo del debitore. Presupposto dell'azione revocatoria onerosa.Leggi il lemma completo → del terzo acquirente (art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.).

L’azione revocatoria non annulla l’atto dispositivoDispositivoParte della sentenza in cui il giudice esprime il comando giurisdizionale accogliendo o respingendo le domande (art. 132 c.p.c.). In caso di contrasto con la motivazione, prevale quest'ultima.Leggi il lemma completo →, ma lo rende inefficace nei confronti del solo creditore agente, il quale potrà sottoporre ad esecuzione forzataTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo → i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → alienati come se non fosseroTamquam non essentLocuzione latina che significa "come se non fossero": designa la radicale inefficacia giuridica di un atto o di una clausola, trattati dall'ordinamento come se non fossero mai venuti ad esistenza, come avviene in caso di nullità o di inesistenza.Leggi il lemma completo → mai usciti dal patrimonio del debitore.

L’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.). Nel Codice della crisi, l’azione revocatoria fallimentare (artt. 163-171 CCII) ha presupposti parzialmente diversi e più favorevoli al curatoreCuratoreSoggetto nominato dall'autorità giudiziaria per amministrare un patrimonio o tutelare interessi determinati. Ricorre in più istituti (curatore speciale, dell'eredità giacente, dell'inabilitato, fallimentare).Leggi il lemma completo →.

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